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Dichiarazione di Paolo Cova

Alla data della dichiarazione: Deputato (Gruppo: PD) 


 

Cos’è il biotestamento

  • (24 aprile 2017) - fonte: politici.openpolis.it - inserita il 25 aprile 2017 da 32018
    Sta facendo molto discutere quello che viene definito biotestamento, che abbiamo approvato questa settimana alla Camera come testo unificato di diverse proposte di legge che vanno sotto il nome di Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Ma vediamo di capirne il contenuto, partendo dai principi cardine. Intanto il consenso informato, ovvero la base di legittimità del trattamento sanitario fino alle estreme conseguenza, cioè alla possibilità di chiedere l’interruzione delle cure. Non si legittima l’eutanasia come atto che porta rapidamente alla morte, né si prevede il suicidio assistito. Il testo, quindi, si basa sulla distinzione che rifiutare le cure non è eutanasia. Inoltre, la relazione di cura tra medico e paziente intesa come processo dinamico in costruzione progressiva nella quale anche altri attori, familiari, amici, equipe sanitaria intervengono. Per questo insieme di ragioni il testo parte dal consenso informato e ne fa il suo cardine proseguendo poi con le Dat, le Disposizioni anticipate di trattamento, e con il nuovo strumento della pianificazione anticipata delle cure. Quindi, riassumendo, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata; ognuno ha il diritto di conoscere la proprie condizioni di salute riguardo alla diagnosi e alle terapie proposte; il rifiuto o la rinuncia del trattamento sanitario non comporta l’abbandono terapeutico; il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente ed è esente da responsabilità civile e penale; nelle situazioni di emergenza il medico assicura l’assistenza sanitaria indispensabile ove possibile nel rispetto della volontà del paziente; ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consen so o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali; in ogni caso, la pianificazione delle cure deve essere condivisa e può sempre essere modificato dal paziente.
    Fonte: politici.openpolis.it | vai alla pagina
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