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  <title>Openpolis - Argomento: disegno di legge</title>
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  <updated>2012-03-26T00:00:00Z</updated>
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  <title>David-Maria SASSOLI: Riforma Fornero. «Così si è scaricato sui più deboli l’onere della prova»</title>
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  <updated>2012-03-26T00:00:00Z</updated>
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    <name>Openpolis</name>
    <author_email>info@openpolis.it</author_email>
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  <summary type="html">Alla data della dichiarazione: Deputato Parlamento EU  (Gruppo: Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
La professoressa Paola Severino, avvocato, docente di diritto penale, attualmente Guardasigilli, venerdì nel Consiglio dei ministri poteva essere invitata dal presidente Monti a svolgere una lectio magistralis sugli effetti della nuova disciplina dei licenziamenti economici sull’ordinamento italiano.
&lt;p&gt; Ai tecnici e agli economisti, la professoressa Severino avrebbe potuto spiegare il “costo” che la nuova disciplina dei licenziamenti economici produrrebbe su un principio generale del diritto: l’onere della prova. Il principio è sistemato nel Codice civile all’articolo 2697: colui che chiede il giudizio su un diritto negato deve prendersi l’impegno di provare ciò che afferma, assumendosi anche la responsabilità dell’insuccesso. La professoressa Severino avrebbe brillantemente spiegato anche le eccezioni – “presunzioni” – e gli ambiti assai ristretti in cui si può accettare di invertire l’onere della prova.
&lt;p&gt;
Se il Consiglio dei ministri avesse ascoltato con attenzione l’illustre giurista ci saremmo risparmiati tante polemiche su una tipologia di licenziamento – per cause economiche che non consentirà mai al lavoratore di dimostrare che il suo licenziamento sottintende ad altre finalità. Polemiche che con troppa superficialità sono state catalogate nell’ambito di un “simbolismo” sociale di stampo conservatore.
&lt;p&gt; Se il datore di lavoro propone un licenziamento per ragioni economiche, oggi il lavoratore può ricorrere al giudice dimostrando che le ragioni economiche non sussistono; domani, con la legge Fornero, per ottenere il reintegro il lavoratore dovrebbe dimostrare che il licenziamento non è avvenuto per le ragioni dichiarate ma dovrebbe fornire la prova di quali siano le ragioni reali.
&lt;p&gt;
È evidente un rapporto asimmetrico, che pone la parte debole nell’impossibilità di far valere le proprie ragioni. Davanti al giudice, dove si è chiamati ad esprimersi su una causa di licenziamento scelta dal datore di lavoro, il dipendente dovrebbe provare che non si tratta dei motivi manifestati dalla controparte, e che i motivi economici non sussistono. Una prova impossibile da fornire. A questo punto la professoressa Severino, con la competenza che la contraddistingue, avrebbe potuto intrattenere i suoi illustri colleghi sulla “probatio diabolica” – la prova del Diavolo e spiegare quando una prova diventa impossibile da ottenere. 
&lt;p&gt;Le questioni giuridiche che pone l’istituto del licenziamento per motivi economici sono di grande rilevanza. Se il giudizio è incardinato come ricorso contro un licenziamento per ragioni economiche (giustificato motivo oggettivo), il giudice non potrà mai disporre il reintegro anche se accerterà che il licenziamento sia stato illegittimo. 
&lt;p&gt;Facile, dunque, contrabbandare licenziamenti per “giustificato motivo oggettivo” per nascondere così altre finalità. In tempo di crisi, oltretutto, è alquanto agevole avanzare ipotesi di questo genere. Inoltre, neppure il giudice potrebbe intervenire. Alla mancata sapienza del Consiglio dei ministri tocca ora al Parlamento porre rimedio.
&lt;p&gt;
Le forze sociali hanno dimostrato di aver chiara la dimensione dell’impatto umano e sociale del provvedimento; le forze politiche hanno il dovere ora di precisare la base giuridica su cui il Parlamento è chiamato ad intervenire per “ricucire” il senso della giustizia e i principi del nostro ordinamento. Lo strappo avanzato nel disegno di legge, d’altronde, rischia di produrre effetti negativi a valanga, mentre «l’efficacia del diritto è sempre nella determinatezza e specificità della tutela».&lt;br /&gt;
&lt;br/&gt;fonte: &lt;a href=&quot;http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&amp;currentArticle=1CP8MM&quot;&gt;l'Unità&lt;/a&gt;</summary>
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  <title>Giorgio NAPOLITANO: «Attenzione a modifiche, in sede di conversione dei decreti-legge, eterogenee e di dubbia coerenza con i principi e le norme della Costituzione»</title>
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  <updated>2011-02-22T00:00:00Z</updated>
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    <name>Openpolis</name>
    <author_email>info@openpolis.it</author_email>
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  <id>558414</id>
  <summary type="html">Alla data della dichiarazione: Pres. della Repubblica&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha oggi inviato una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, nella quale ha richiamato l'attenzione sull'ampiezza e sulla eterogeneità delle modifiche fin qui apportate nel corso del procedimento di conversione al testo originario del decreto-legge cosiddetto &quot;milleproroghe&quot;.
&lt;p&gt;
Il Capo dello Stato, nel ricordare i rilievi ripetutamente espressi fin dall'inizio del settennato, ha messo in evidenza che la prassi irrituale con cui si introducono nei decreti-legge disposizioni non strettamente attinenti al loro oggetto si pone in contrasto con puntuali norme della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti parlamentari, eludendo il vaglio preventivo spettante al Capo dello Stato in sede di emanazione dei decreti-legge.
&lt;p&gt;



&lt;b&gt;Si rende noto il testo integrale&lt;/b&gt; della lettera che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato al Presidente del Senato, Renato Schifani, al Presidente della Camera, Gianfranco Fini, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi:

&lt;p&gt;
&quot;Onorevoli Presidenti,&lt;br /&gt;

ho attentamente esaminato i contenuti delle modifiche e delle aggiunte apportate, nel corso dell'esame al Senato, al disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese.
&lt;p&gt;
Devo innanzi tutto osservare che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato presentato dal Governo al Senato il 29 dicembre 2010 (A.S. 2518), ed assegnato alle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio il 7 gennaio 2011. L'esame in sede referente, iniziato il successivo 19 gennaio, si è concluso l'11 febbraio, con l'approvazione di 104 emendamenti. Nello stesso giorno è iniziato l'esame in Assemblea, che si è concluso mercoledì 16 febbraio con l'approvazione del maxiemendamento presentato dal Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia, che riproduce il testo delle Commissioni con l'aggiunta di numerose altre disposizioni. L'esame in prima lettura ha dunque consumato 50 dei 60 giorni tassativamente previsti dalla Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge nonostante che l'esame nell'Assemblea del Senato si sia concentrato in pochi giorni.
&lt;p&gt;
A seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni del Senato e dal Governo con il successivo maxiemendamento, al testo originario del decreto-legge, costituito da 4 articoli (di cui il terzo relativo alla copertura finanziaria e il quarto all'entrata in vigore) e 25 commi, sono stati aggiunti altri 5 articoli e 196 commi. Molte di queste disposizioni aggiunte in sede di conversione sono estranee all'oggetto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i princìpi e le norme della Costituzione.
&lt;p&gt;
E ciò è avvenuto nonostante l'intendimento manifestato dal Governo al Capo dello Stato in sede di illustrazione preventiva del provvedimento d'urgenza, poi confermato con l'approvazione del testo da me successivamente emanato, di limitare a soli tre mesi le proroghe non onerose di termini in scadenza entro il 31 dicembre 2010, rendendo facoltativa la ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 di quei termini e degli altri indicati in apposita tabella attraverso l'eventuale adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; nonché di prevedere pochi e mirati interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
&lt;p&gt;
E' appena il caso di ricordare che questo modo di procedere, come ho avuto modo in diverse occasioni di far presente fin dall'inizio del settennato ai Presidenti delle Camere e ai Governi che si sono succeduti a partire dal 2006, si pone in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 77 della Costituzione e dall'articolo 15, comma 3, della legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988, recepiti dalle stesse norme dei regolamenti parlamentari. L'inserimento nei decreti di disposizioni non strettamente attinenti ai loro contenuti, eterogenee e spesso prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, elude il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti legge. 
&lt;p&gt;Inoltre l'eterogeneità e l'ampiezza delle materie non consentono a tutte le Commissioni competenti di svolgere l'esame referente richiesto dal primo comma dell'articolo 72 della Costituzione, e costringono la discussione da parte di entrambe le Camere nel termine tassativo di 60 giorni. Si aggiunga che il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia realizza una ulteriore pesante compressione del ruolo del Parlamento.
&lt;p&gt;
Tali considerazioni sono state da me ribadite ancora di recente con la lettera in data 22 maggio 2010 inviata in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 in materia di incentivi, recante le norme anti-evasione di contrasto alle c.d. frodi-carosello.
&lt;p&gt;
Sono consapevole che una eventuale decisione di avvalermi della facoltà di richiedere una nuova deliberazione alle Camere del disegno di legge in esame ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per il momento in cui interviene a seguito della pressoché integrale consumazione da parte del Parlamento dei termini tassativamente previsti dall'art. 77 della Costituzione, potrebbe comportare la decadenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge da me emanato nonché di quelle successivamente introdotte in sede di conversione: ed è questa la ragione per la quale vi sono solo due precedenti in cui tale facoltà è stata esercitata nei confronti di disegni di legge di conversione di decreti-legge dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1996 che ha ritenuto di norma costituzionalmente illegittima la reiterazione dei decreti-legge (entrambi da parte del Presidente Ciampi, che in data 29 marzo 2002 e 3 marzo 2006 chiese una nuova deliberazione alle Camere sulle leggi di conversione dei decreti-legge 25 gennaio 2002, n. 4 e 10 gennaio 2006 n. 2).
&lt;p&gt;
Devo osservare peraltro che l'ordinamento prevede la possibilità di ovviare a tali inconvenienti, attraverso sia la regolamentazione con legge dei rapporti giuridici sorti sulla base del testo originario del decreto, sia la riproposizione in uno o più provvedimenti legislativi, anche di urgenza, di quelle disposizioni introdotte in sede di conversione che si ritengano conformi ai princìpi costituzionali. Inoltre allorché, come in questo caso, la decadenza del decreto-legge sia riconducibile al rinvio del disegno di legge di conversione in legge ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, anziché alla mancata conversione da parte delle Camere nei termini stabiliti dall'articolo 77, ritengo possibile anche una almeno parziale reiterazione del testo originario del decreto-legge.
&lt;p&gt;
Ho ritenuto di dovervi sottoporre queste considerazioni perché a mio avviso non mancherebbero spazi, attraverso una leale collaborazione tra Governo e Parlamento da un lato e fra maggioranza ed opposizione dall'altro, per evitare che un decreto-legge concernente essenzialmente la proroga di alcuni termini si trasformi sostanzialmente in una sorta di nuova legge finanziaria dai contenuti più disparati.
&lt;p&gt;
Mi riservo altresì, qualora non sia possibile procedere alla modifica del testo del disegno di legge approvato dal Senato, di suggerire l'opportunità di adottare successivamente possibili norme interpretative e correttive, qualora io ritenga, in ultima istanza, di procedere alla promulgazione della legge. Devo infine avvertire che, a fronte di casi analoghi, non potrò d'ora in avanti rinunciare ad avvalermi della facoltà di rinvio, anche alla luce dei rimedi che l'ordinamento prevede nella eventualità della decadenza di un decreto-legge, come ho sopra ricordato&quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br/&gt;fonte: &lt;a href=&quot;http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&amp;key=14620&quot;&gt;Il Quirinale.it&lt;/a&gt;</summary>
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  <title>Pietro ICHINO: «Basta potere di veto sui contratti. Il sindacato guardi alla Germania»  - INTERVISTA</title>
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  <updated>2010-11-19T00:00:00Z</updated>
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    <name>Openpolis</name>
    <author_email>info@openpolis.it</author_email>
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  <id>548089</id>
  <summary type="html">Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: PD) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Professor Pietro Ichino, giuslavorista e senatore Pd, ha definito la bozza di legge delega del ministro Sacconi sullo &quot;Statuto dei lavori&quot; troppo generica. Ma l'intenzione, sostiene il governo, è quella di fissare una cornice, lasciando la scrittura dei contenuti all'accordo delle parti sociali. Non è la strada migliore?&lt;/b&gt;
&lt;p&gt; «In larga misura sì, ma non sull'intera estensione della materia. Non si può dimenticare che le organizzazioni sindacali di fatto rappresentano principalmente gli interessi di una frazione della forza-lavoro e degli stessi insiders, quelli dei lavoratori stabili delle imprese medio-grandi. &lt;br /&gt;
Poi ci sono gli interessi dei dipendenti delle piccole imprese, di quelli dell'economia sommersa, dei disoccupati, di chi non riesce neanche a entrare nel mercato del lavoro: gli outsiders, insomma. Anche Confindustria e Confcommercio, del resto, non rappresentano tutte le imprese nei rispettivi settori; e soprattutto non rappresentano quelle straniere che possono essere interessate a investire qui da noi»
&lt;p&gt; &lt;b&gt;Vede il rischio di una risposta inadeguata delle associazioni sindacali e imprenditoriali?&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;

 «È giusto sollecitarle a un avviso comune. E, se lo daranno, dovrà essergli attribuita grande importanza. Ma, essendoci in gioco anche interessi che esse non rappresentano, non è giusto attribuire loro un potere di veto. Occorre, del resto, tener conto anche della possibilità che esse non riescano a esprimere alcun avviso comune. Nel 1993, per arrivare alla firma da parte di tutti del protocollo del 23 luglio, Gino Giugni svolse un gran lavoro di preparazione e proposta, che qui mi pare manchi del tutto. Poi, se posso dire, vedo un altro difetto nel disegno di legge del ministro Sacconi» 
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Quale?&lt;/b&gt;
&lt;p&gt; «Sacconi dice: &quot;decidano le parti sociali&quot;; ma come si fa ad affidare ad associazioni private il potere di stabilire i criteri per la negoziazione di deroghe alla legge dello Stato senza alcun filtro, senza alcuna verifica della loro rappresentatività? In realtà, a me sembra che con questa bozza di disegno di legge inviata alle parti sociali l'11 novembre il ministro abbia inteso soltanto replicare, un po' affrettatamente, alla mozione approvata dal Senato a larghissima maggioranza il giorno prima»
&lt;p&gt; &lt;b&gt;Quale mozione?&lt;/b&gt;
&lt;p&gt; «La mozione Rutelli, che impegna il governo a varare un Codice del lavoro semplificato, sul modello delineato nel disegno di legge n. 1873 presentato un anno fa da me con altri 54 senatori: l'intera disciplina nazionale dei rapporti individuali di lavoro ridotta a 70 articoli del codice civile, semplicissimi, comprensibili da parte di chiunque e traducibili in inglese, in modo da essere facilmente conoscibili per gli investitori stranieri. E Il dentro c'è anche la riforma dei licenziamenti e ammortizzatori sociali secondo il modello nord-europeo della flexsecuriry» 
&lt;p&gt;&lt;b&gt;A proposito di&lt;/b&gt; &lt;i&gt;&lt;b&gt;flexicurity&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;b&gt;, molti direttori del personale definiscono il collegato lavoro varato nei giorni scorsi come un'occasione persa...&lt;/b&gt;
&lt;p&gt; «A me sembra un esempio di come non si dovrebbe mai legiferare: un ammasso caotico di disposizioni sulle materie più disparate, in cui una riforma del codice di procedura civile si mescola con disposizioni sui gruppi sportivi (...)&lt;br /&gt;
(...) delle forze armate o sulla previdenza per gli addetti a lavori usuranti. Anche la parte più importante della nuova legge, quella sull'arbitrato, è talmente disorganica e complessa che è facile prevedere una sua ineffettività pressoché totale»
&lt;p&gt; &lt;b&gt;Il collegato non tocca la causale per il licenziamento. A suo avviso sarebbe opportuno eliminarla? E se si, con quale contromisure?&lt;/b&gt;
&lt;p&gt; «Nel mio disegno di legge n. 1873 di cui parlavo prima, su cui il Senato la settimana scorsa ha manifestato un larghissimo consenso in linea di principio, la materia del licenziamento è oggetto di una profonda riforma, mirata a conciliare il massimo possibile di flessibilità delle strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza dei lavoratori nel mercato del lavoro. L'idea è di applicare il nuovo regime a tutti i rapporti di lavoro in posizione di dipendenza economica che si costituiranno da qui in avanti, ma senza toccare quelli già esistenti» 
&lt;p&gt;&lt;b&gt;In sintesi, come dovrebbe funzionare?&lt;/b&gt;
&lt;p&gt; «L'idea è di esentare le imprese, per i nuovi rapporti, dal controllo giudiziale sul motivo economico od organizzativo del licenziamento, in cambio della loro responsabilizzazione circa il sostegno nel mercato al lavoratore che perde il posto. Il costo per le imprese è largamente compensato dalla possibilità dell'aggiustamento industriale tempestivo. Per il primo anno il trattamento complementare di disoccupazione costerebbe davvero poco, perché il grosso lo paga già l'Inps: donde un forte incentivo per le imprese ad attivare i servizi di outplacement migliori per ricollocare i lavoratori licenziati entro il primo anno, evitando così il costo dei due anni successivi. D'altra parte, la disponibilità effettiva dei lavoratori per il processo di riqualificazione e avviamento al nuovo lavoro sarà oggetto di un adeguato potere di controllo, nel quadro di un vero e proprio &quot;contratto di ricollocazione&quot;»
&lt;p&gt; &lt;b&gt;In forza del &quot;collegato-lavoro&quot; i precari avranno solo 60 giorni di tempo dopo il licenziamento per fare ricorso contro la cessazione del rapporto. Una semplificazione necessaria per togliere dal capo delle imprese la spada di Damocle o di un possibile ricorso, o la violazione di un diritto (giacché il precario, che spera in una nuova assunzione, non farà mai ricorso così presto)?&lt;/b&gt;
&lt;p&gt; «Ho votato contro questa norma in Senato, per disciplina di gruppo. Ma non mi sembra che questa sia una norma del tutto sbagliata se il lavoratore ritiene che l'apposizione del termine al suo contratto sia invalida, non c'è ragione che non la impugni entro lo stesso termine di 60 giorni che si applica per l'impugnazione dei licenziamenti»
&lt;p&gt; &lt;b&gt;A proposito di precari, come giudica le parole del governatore Draghi sulla necessità di &quot;stabilizzarli&quot;?&lt;/b&gt;
&lt;b&gt; È una misura che in questo momento può favorire la ripresa o che rischia di comprometterla?&lt;/b&gt;
&lt;p&gt; «Draghi ha sottolineato il costo grave in termini di efficienza, prima ancora che di equità, che il sistema Italia sopporta per il regime di apartheid tra protetti e non protetti che caratterizza il suo mercato del lavoro: sulla metà dei lavoratori dipendenti che operano con rapporti a termine, estemalizzati, o comunque privi di prospettiva, nessuno investe in formazione. Ma il governatore non ha parlato di estendere a tutti l'articolo 18: ha parlato di una ragionevole garanzia di stabilità che cresca col crescere dell'anzianità di servizio: esattamente quello che propongo nel disegno di legge n. 1873 di cui ho detto poco fa»
&lt;p&gt; &lt;b&gt;II caso Pomigliano ha messo in luce l'importanza del tema della rappresentanza sindacale perché è così importante affrontare questo nodo?&lt;/b&gt;
&lt;p&gt; «Perché oggi il nostro sistema di relazioni industriali non è in grado di produrre un accordo efficace, al livello aziendale, su di un piano industriale innovativo, se non sono d'accordo tutti i sindacati firmatari del contratto collettivo nazionale. Questo genera un eccesso di vischiosità del sistema, che ostacola gli investimenti stranieri in tutti i casi in cui il piano industriale comporta scostamenti rispetto al nostro modello tradizionale di organizzazione del lavoro fatto proprio dal contratto collettivo nazionale»
&lt;p&gt; &lt;b&gt;Lei la chiama &quot;vischiosità&quot;; i sindacati replicherebbero che è l'antidoto contro una concorrenza tra lavoratori &quot;al ribasso&quot;.&lt;/b&gt;
&lt;p&gt; «Non si può stabilire a priori, al livello nazionale se uno scostamento dallo standard nazionale sia &quot;buono&quot; o &quot;cattivo&quot; in una determinata situazione aziendale. In molti casi lo scostamento è indispensabile per un aumento della produttività e quindi delle retribuzioni. Se per paura delle innovazioni cattive ci chiudiamo anche a quelle buone, il risultato è che il Paese cresce molto meno di quel che potrebbe. E il sindacato rinuncia al proprio ruolo essenziale di &quot;intelligenza collettiva&quot;, capace di guidare i lavoratori nella scommessa sui buoni piani industriali di cui si offre loro l'occasione»
&lt;p&gt; &lt;b&gt;Ci riassume la sua proposta sulla riforma della rappresentanza?&lt;/b&gt;
&lt;p&gt; «La mia proposta - che ho formulato compiutamente nel disegno di legge n. 1872/2009, quello contenente la parte del nuovo Codice del lavoro relativa ai rapporti sindacali - è questa: attribuire al contratto collettivo nazionale la funzione di benchmark e di disciplina &quot;di default&quot;, cioè di standard applicabile quando non ci sia un contratto stipulato da una coalizione sindacale adeguatamente rappresentativa a un livello più vicino al luogo di lavoro: cioè soprattutto al livello aziendale, ma anche eventualmente a quello regionale.&lt;br /&gt;
 In Germania fanno così: il sindacato effettivamente rappresentativo della maggioranza dei lavoratori può contrattare al livello aziendale una disciplina collettiva totalmente diversa da quella prevista nel contratto nazionale. Nell'economia globalizzata e con i ritmi attuali di evoluzione tecnologica, di questa regola abbiamo bisogno anche noi. &lt;br /&gt;
E bisogno urgente, come dimostra proprio la vicenda di Pomigliano».&lt;br /&gt;
&lt;br/&gt;fonte: &lt;a href=&quot;http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&amp;currentArticle=VH2R8&quot;&gt;Libero Mercato - Giorgiutti Alessandro&lt;/a&gt;</summary>
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  <title>DELIA MURER: Immigrazione, il Governo soffia sul fuoco dell’intolleranza </title>
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  <updated>2010-11-10T00:00:00Z</updated>
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  <summary type="html">Alla data della dichiarazione: Deputato (Gruppo: PD) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
Il Ministro Maroni, nel Consiglio dei Ministri dello scorso cinque novembre, ha annunciato un nuovo pacchetto sui temi della sicurezza. I provvedimenti sono inclusi in un decreto legge del Governo e in un disegno di legge che arriverà alla Camera. Il fatto che Maroni e Berlusconi sentano il bisogno, in un momento come questo, di rilanciare il tema della sicurezza, la dice lunga su quali sono, per il Governo, le priorità.

&lt;p&gt;
Si torna a soffiare sulle paure collettive, invece di affrontare i nodi veri di questa fase: cioè la crisi economica, la disoccupazione, le aziende che chiudono; cioè la scuola pubblica che perde pezzi, la sanità non efficiente, il dissesto idrogeologico del territorio. La priorità, per il Governo, è produrre slogan sulla sicurezza. La quale, per giunta, viene declinata, tanto per cambiare, nelle direzioni già note: prostituzione, ovviamente da strada, e immigrazione. 
&lt;p&gt;Per il governo la questione sicurezza nel nostro Paese si coniuga solo su questi due fronti. Come se non ci fosse un’emergenza permanente tra le forze dell’ordine, che lamentano scarsità di risorse, uomini e mezzi; come se non ci fosse un appello costante della magistratura, che invoca più strutture, più personale, per perseguire i reati e fare i processi. Sulla prostituzione, il Governo torna ad annunciare (attenzione: annunciare, e non approvare) cose che aveva già annunciato alcuni mesi fa con il Ddl Carfagna: introdurre il reato di prostituzione da strada e rimpatriare subito le prostitute straniere che non ottemperano al foglio di via. 
&lt;p&gt;Repressione, fisica e culturale. Nessuna strategia per combattere davvero i trafficanti, le organizzazioni che stanno dietro la tratta; nessun sostegno alle donne abusate.
&lt;p&gt; Il tutto mentre il Governo azzera i fondi previsti per l’art. 13 della legge 228/03 e cancella di fatto il numero verde in aiuto delle vittime della tratta. 
&lt;p&gt;In sostanza scompaiono tutti i progetti che nel corso degli anni hanno consentito di strutturare sui territori italiani le reti operative a carattere regionale o sovra regionali capaci di raggiungere importanti risultati su più fronti: sociali mediante il sostegno alle vittime, investigativi relativi al contrasto delle reti criminali, processuali in merito all’accertamento dei reati. Senza un Piano nazionale sulla tratta, senza i fondi per la pronta assistenza delle vittime, il Governo arriva e sceglie la linea dura. 
&lt;p&gt;Niente prevenzione, niente assistenza. Carcere e foglio di via. Si tratta della stessa politica che viene fatta sul fronte della migrazione. Il Governo, con la legge di stabilità attualmente in discussione in commissione Bilancio alla Camera, azzera i principali Fondi sociali: taglia il Fondo per le politiche sociali, cancella il Fondo per le politiche di inclusione. Nemmeno un euro per favorire l’inserimento sociale degli immigrati. Un timido accenno, nel prossimo Ddl, al fatto che potrebbe passare ai Comuni la competenza su rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, senza però chiarire tempi, modi, meccanismi ed entità dei trasferimenti finanziari. E, al tempo stesso, dopo aver introdotto il reato di clandestinità, arriva l’annuncio che nel prossimo disegno di legge ci sarà la misura dell'allontanamento coatto dei comunitari non in regola. La direttiva europea sulla libera circolazione prevede che lo straniero non possa risiedere oltre tre mesi in un Paese se non ha reddito, lavoro e dimora adeguati; nella direttiva, però, manca la sanzione. Maroni in passato ha tentato di proporre una norma sanzionatoria ma questa non ha passato l'esame della Commissione Europea. Ora ci sarà un nuovo tentativo. La norma è stata inserita nel disegno di legge e non nel decreto sulla sicurezza, ha spiegato Maroni, perché il governo ha voluto &quot;notificare la proposta all'Unione Europea&quot;. Intuibile la risposta, visto che la questione è controversa. Non si può espellere un cittadino comunitario: l’Unione europea è stata chiara. Ma il Governo insiste: la sua politica di annunci e propaganda deve soffiare sul fuoco dell’intolleranza. Taglia i servizi, non colpisce gli sfruttatori, azzera i fondi per aiuto, sostegno e intervento sociale, non dà risorse a forze di polizia e magistratura, non combatte le organizzazioni criminali, non lavora per l’inclusione, toglie diritti e colpisce i più deboli: le prostitute da strada, con carcere e foglio di via, gli stranieri comunitari con espulsioni illegittime. Se questo significa governare…

 &lt;br /&gt;
&lt;br/&gt;fonte: &lt;a href=&quot;http://www.deliamurer.it/cms/it.html?view=article&amp;catid=2%3Aarticoli-e-interventi&amp;id=211%3Aimmigrazione-il-governo-soffia-sul-fuoco-dellintolleranza&amp;tmpl=component&amp;print=1&amp;layout=default&amp;page=&quot;&gt;www.deliamurer.it&lt;/a&gt;</summary>
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  <title>Giorgio NAPOLITANO: Lodo Alfano: &quot;Profonde perplessità. Riduce l'indipendenza del Colle»</title>
  <link rel="alternate" href="http://politici.openpolis.it/dichiarazione/2010/10/22/giorgio-napolitano/lodo-alfano-profonde-perplessit%C3%A0-riduce-lindipendenza-del-colle%C2%BB/547316"></link>
  <updated>2010-10-22T00:00:00Z</updated>
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    <name>Openpolis</name>
    <author_email>info@openpolis.it</author_email>
  </author>
  <id>547316</id>
  <summary type="html">Alla data della dichiarazione: Pres. della Repubblica&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha dato oggi un duro colpo al disegno di legge costituzionale sulla &lt;a href=&quot;http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&amp;key=11184&quot;&gt;&lt;b&gt;sospensione dei processi&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; per le alte cariche dello Stato, criticando la parte in cui prevede lo scudo per il capo dello Stato. 
&lt;p&gt;Il ddl è stato studiato dal centrodestra per dare l'immunità al presidente del Consiglio, che è l'altra carica protetta, in particolare a Silvio Berlusconi, imputato in tre processi a Milano.

&lt;p&gt;
In una lettera a Carlo Vizzini, relatore del ddl e presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Napolitano ha scritto che &quot;nell'imminenza della conclusione dell'esame referente, ritengo di dover esprimere profonde perplessità sulla conferma da parte della commissione della scelta d'innovare la normativa vigente prevedendo che la sospensione dei processi penali riguardi anche il presidente della Repubblica&quot;.

&lt;p&gt;
Il ddl, ora all'esame della commissione del Senato, prevede che la decisione se sospendere o meno un processo penale contro il capo dello Stato sia decisa dal Parlamento in seduta comune e a maggioranza semplice.

&lt;p&gt;
Per Napolitano questa norma riduce l'indipendenza del Quirinale, in contrasto con la Costituzione.

&lt;p&gt;
&quot;Non posso peraltro fare a meno di rilevare che la decisione assunta dalla commissione da lei presieduta incide, al di là della mia persona, sullo status complessivo del presidente della Repubblica riducendone l'indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni&quot;.

&lt;p&gt;
Il capo dello Stato sostiene che la norma che lo riguarda confligge con l'articolo 90 della Costituzione, secondo cui il Parlamento -- in seduta comune e maggioranza assoluta -- può mettere in stato d'accusa il presidente della Repubblica soltanto per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

&lt;p&gt;
Il ddl, argomenta Napolitano, appare così viziato &quot;da palese irragionevolezza nella parte in cui consente al Parlamento in seduta comune di far valere asserite responsabilità penali del Presidente della Repubblica a maggioranza semplice anche per atti diversi dalle fattispecie previste dal citato articolo 90&quot;.

&lt;p&gt;
E' questa &quot;una possibilità invece esclusa dalla normativa costituzionale vigente e dalla costante prassi applicativa, possibilità non contemplata neppure dalla legge Alfano 124 del 2008&quot;, scrive Napolitano, riferendosi alla legge ordinaria sullo scudo alle alte cariche, che lui aveva firmato, ma poi la Corte costituzionale ha bocciato.

&lt;p&gt;
L'iter di approvazione del lodo Alfano costituzionale è lungo, anche se il testo ora al Senato è il frutto di un accordo politico tra il Pdl e i finiani.

&lt;p&gt;
Ci vogliono quattro passaggi parlamentari e, se il Parlamento non lo approva con una maggioranza di 2/3 può essere sottoposto, e quindi bocciato, da un referendum popolare.

&lt;p&gt;
Niccolò Ghedini, avvocato e consigliere giuridico di Berlusconi -- l'ispiratore delle leggi sulla giustizia del centrodestra -- ha detto ieri che il premier ne potrebbe beneficiare non prima di settembre-ottobre 2011.&lt;br /&gt;
&lt;br/&gt;fonte: &lt;a href=&quot;http://it.notizie.yahoo.com/4/20101022/tts-oittp-lodo-alfano-napolitano-ca02f96.html?printer=1&quot;&gt;Reuters | Il Quirinale.it&lt;/a&gt;</summary>
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  <title>ALFONSO MASCITELLI: Ricostruzione L'Aquila. Pieno sostegno alla legge di iniziativa popolare</title>
  <link rel="alternate" href="http://politici.openpolis.it/dichiarazione/2010/08/25/alfonso-mascitelli/ricostruzione-laquila-pieno-sostegno-alla-legge-di-iniziativa-popolare/504906"></link>
  <updated>2010-08-25T00:00:00Z</updated>
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    <name>Openpolis</name>
    <author_email>info@openpolis.it</author_email>
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  <id>504906</id>
  <summary type="html">Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: IdV) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
&quot;I Giovani, le donne e gli uomini dell'Italia dei Valori sono pronti a sostenere in pieno la proposta di una legge di iniziativa popolare per la ricostruzione ed il rilancio del sistema socio-economico dell'Aquila&quot;. Lo ha dichiarato il coordinatore regionale dell'Italia dei Valori, il senatore Alfonso Mascitelli, che ha giudicato positivamente l'iniziativa del comitato cittadino aquilano.

&lt;p&gt;
&quot;E' questa - ha sottolineato Mascitelli - la giusta via progettuale sostenuta sin dall' inizio dall'Italia dei Valori, per uscire definitivamente dal sistema perverso e poco trasparente dell'attuale fase di ricostruzione, priva di un contesto normativo di riferimento, fatta di ordinanze dell'ultima ora e di “gentili” concessioni romane. Una situazione, davanti agli occhi di tutti, che sta ritardando la ricostruzione ed è priva di una progettualità futura&quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br/&gt;fonte: &lt;a href=&quot;http://www.ilcapoluogo.com/site/News2/Attualita/Ricostruzione-L-Aquila-Mascitelli-Idv-pieno-sostegno-alla-legge-di-iniziativa-popolare&quot;&gt;www.ilcapoluogo.com&lt;/a&gt;</summary>
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  <title>Pietro ICHINO: Sistema elettorale a collegio uninominale con scelta alternativa del candidato per i membri della Camera e del Senato.</title>
  <link rel="alternate" href="http://politici.openpolis.it/dichiarazione/2010/07/30/pietro-ichino/sistema-elettorale-a-collegio-uninominale-con-scelta-alternativa-del-candidato-per-i-membri-della-camera-e-del-senato/504063"></link>
  <updated>2010-07-30T00:00:00Z</updated>
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    <author_email>info@openpolis.it</author_email>
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  <id>504063</id>
  <summary type="html">Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: PD) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
DISEGNO DI LEGGE N. 2312
&lt;p&gt;
Già il 9 febbraio scorso, al termine di un vivacissimo dibattito che si è protratto per varie ore, denso di riferimenti teorici, storici e comparatistici, su proposta del Ministro della Giustizia Jack Straw e per mandato del Primo Ministro Gordon Brown, la House of Commons aveva approvato con 365 voti contro 187 la proposta di indire un referendum entro l’ottobre 2011 per scegliere tra il mantenimento dell’attuale sistema elettorale, il collegio uninominale maggioritario a un turno, e il cosiddetto voto alternativo. Quest’ultimo metodo, praticato in Australia, consente all’elettore nel collegio di esprimere anche seconde preferenze. Vengono anzitutto scrutinati i primi voti; se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta (nel quale caso sarebbe subito proclamato eletto) si comincia ad escludere il candidato che abbia ottenuto una minore quantità di primi voti e si spartiscono i suoi secondi voti tra i candidati restanti. L’operazione è ripetuta finché un candidato non arriva alla maggioranza assoluta. Tale sistema consente di avere i benefici del secondo turno elettorale, alzando significativamente la soglia di legittimazione dell’eletto, senza bisogno di portare per due volte gli elettori alle urne, evitando quindi i relativi costi politici (rischio di astensionismo) nonché materiali.

&lt;p&gt;
Nella nuova legislatura inglese il referendum sul voto alternativo è stato ricompreso nell’accordo che ha condotto all’alleanza tra Conservatori e Liberali, sia pure divisi sul merito dello stesso: favorevoli i Liberali, contrari e Conservatori. Il 22 luglio scorso il Vice-Premier Clegg ha presentato il relativo disegno di legge governativo che prevede la celebrazione del referendum per il prossimo 5 maggio 2011, data che era già stata preannunciata dal Premier Cameron il 5 luglio. Diverse appaiono al momento le posizioni in merito dei candidati alla guida del Partito Laburista, che ha comunque manifestato contrarietà perché il disegno di legge comprende anche una revisione dei collegi uninominali ritenuta frutto di logiche di parte.

&lt;p&gt;
In Italia la proposta ha avuto echi sin dal 1953, quando Luigi Einaudi allora Capo dello Stato, la definì di “ballottaggio preventivo”, prospettandola in alternativa alla legge con premio di maggioranza, sino alla proposta di legge dell’allora deputato Valerio Zanone del 18 dicembre 1992 (progetto di legge n. 2052 della XI Legislatura), di fronte allo scontro tra sostenitori del turno unico e di quello doppio.      

&lt;p&gt;
Quella qui riportata corrisponde puntualmente alle modalità suggerite per la Francia da Maurice Duverger nel volume “La nostalgie de l’impuissance”, Albin Michel, Paris 1988, pagina 189.

&lt;p&gt;
Perché riproporlo ora? Con tutta evidenza nella seconda parte della legislatura il tema della legge elettorale è destinato a riproporsi in modo più stringente. A parole molti si dicono favorevoli a ritrovare un rapporto stringente tra eletti ed elettori, esigenza che trova nel collegio uninominale lo strumento più idoneo perché su una dimensione di scala piccola e che contiene le spese elettorali il giudizio può essere più puntuale e motivato, senza mettere in discussione la conquista del bipolarismo. La legge elettorale lo assicura con uno strumento rozzo, quello del premio di maggioranza, che è controproducente per vari motivi, ma esso non può essere semplicemente eliminato perché la regressione a sistemi proporzionali puri rischierebbe seriamente di farci tornare ad alleanze esclusivamente post-elettorali, al gioco spregiudicato dei poteri di coalizione, negando il rapporto stringente tra consenso, potere e responsabilità. Il voto alternativo in collegi uninominali incentiva invece in modo significativo un bipolarismo scelto collegio per collegio dagli elettori con la elevata soglia di legittimazione della maggioranza assoluta, nella semplicità di un unico turno elettorale.
&lt;p&gt;
Il Disegno di legge può essere seguito nella sua interezza con la funzionalità Openpolis &lt;i&gt;&lt;b&gt;Vai alla pagina&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;

&lt;br/&gt;fonte: &lt;a href=&quot;http://www.pietroichino.it/?p=9714&quot;&gt;/pietroichino.it&lt;/a&gt;</summary>
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  <title>Silvano MOFFA: «Il Parlamento non è più autonomo da tempo. C'è l’urgenza di ripristinare l’immunità»  -  INTERVISTA</title>
  <link rel="alternate" href="http://politici.openpolis.it/dichiarazione/2009/11/25/silvano-moffa/%C2%ABil-parlamento-non-%C3%A8-pi%C3%B9-autonomo-da-tempo-c%C3%A8-l%E2%80%99urgenza-di-ripristinare-l%E2%80%99immunit%C3%A0%C2%BB-intervista/446554"></link>
  <updated>2009-11-25T00:00:00Z</updated>
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    <name>Openpolis</name>
    <author_email>info@openpolis.it</author_email>
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  <id>446554</id>
  <summary type="html">Alla data della dichiarazione: Deputato (Gruppo: PT già IR) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
Il deputato del centrodestra ha presentato un provvedimento per ripristinare l’immunità.
&lt;p&gt; 
 «Se c’è l’urgenza di farla adesso questa modifica? Certo, il Parlamento non è più autonomo ed indipendente da tempo». Si esprime così Silvano Moffa, deputato del Pdl che, alla Discussione, racconta di aver depositato ieri nelle caselle dei colleghi  una proposta che intende modificare l’articolo 68 della Costituzione. Un disegno di legge costituzionale che
prevede, tra l’altro, che nessun membro del Parlamento «possa essere sottoposto a procedimento penale» senza «l’autorizzazione della Camera» salvo che sia «colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato e l’ordine di cattura».
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;Onorevole, lei presenta insieme ad un altro deputato
del Pdl, Antonino Foti, un provvedimento che ci riporta ai tempi successivi a Tangentopoli (la misura fu in vigore fino al 1993, ndr). E, nelle stesse ore, al Senato si avvia la discussione sul processo breve. Una coincidenza?&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Guardi, possiamo dire che è una coincidenza, ma il mio obiettivo è soltanto recuperare quello che i padri costituenti avevano messo come guarentigia, per consentire
ai membri delle Camere di poter svolgere il proprio mandato fino alla fine e, successivamente, al termine del mandato, di poter essere sottoposti alla giustizia come qualunque altro cittadino. Quindi, un’esigenza sentita da tempo e da
più persone.
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;Ovvero?&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Le adesioni al ddl sono numerosissime, finora: siamo quasi a cento parlamentari. Io mi adopererò per poterla fare incardinare al più presto, compatibilmente con i lavori
di Montecitorio. Come si sa, adesso siamo impegnati sulla Finanziaria nelle commissioni (la manovra arriverà in Aula il 7 dicembre, ndr), ma è mio impegno far sì che l’immunità venga discussa immediatamente dopo la pausa natalizia. Del resto, non siamo soltanto noi a chiedere il ripristino dell’art. 68 della Carta.
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;Cosa intende?&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Con il ritorno di quella norma si toglie il velo ad una ipocrisia. Numerosi costituzionalisti hanno più volte indicato questa come la strada maestra per superare un conflitto interpretativo. L’aver eliminato quelle garanzie, infatti, ha provocato non poche distorsioni nella saldatura dei due principi di responsabilità e di tutela e creato
un proliferare di conflitti di attribuzione tra Camere e la magistratura a seguito delle deliberazioni parlamentari in materia di insindacabilità.
&lt;p&gt; 
&lt;b&gt;Lei è ritenuto molto vicino al presidente Fini, che ha
ribadito come il ddl sul processo breve sia «giusto»,
ma non è la riforma organica della giustizia. Cosa ne
pensa?&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Io sono d’accordo con un  restyling del sistema intero, però occorrono anche degli interventi di natura costituzionale come quello da me proposto. Credo, inoltre, che sia un fatto positivo aver previsto che ci sia una sorta di “doppio binario”, ovvero che vengano sottoposti all’esame del Parlamento più progetti di legge per riformare la
giustizia. Così come è necessaria anche un’azione di riforma che ridia dignità alla politica e, nel contempo, non vada ad intaccare l’autonomia della magistratura nello
svolgimento delle sue funzioni. Sul processo breve, infine, chi può negare che la lungaggine processuale non sia un’emergenza? Ebbene, si trovi un equilibrio fra la
durata dei procedimenti in Italia e il resto d’Europa.&lt;br /&gt;
&lt;br/&gt;fonte: &lt;a href=&quot;http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&amp;currentArticle=OELFU&quot;&gt;La Discussione - Simona D’Alessio&lt;/a&gt;</summary>
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  <title>Pietro ICHINO: Replica sul metodo e sulle questioni di merito in risposta a  Luigi Mariucci, ordinario di diritto del lavoro nell’Università Ca’ Foscari di Venezia.</title>
  <link rel="alternate" href="http://politici.openpolis.it/dichiarazione/2009/11/21/pietro-ichino/replica-sul-metodo-e-sulle-questioni-di-merito-in-risposta-a-luigi-mariucci-ordinario-di-diritto-del-lavoro-nell%E2%80%99universit%C3%A0-ca%E2%80%99-foscari-di-venezia/434314"></link>
  <updated>2009-11-21T00:00:00Z</updated>
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    <name>Openpolis</name>
    <author_email>info@openpolis.it</author_email>
  </author>
  <id>434314</id>
  <summary type="html">Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: PD) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;1)-&lt;/b&gt; &lt;b&gt;Sulla questione politica e la disciplina di partito&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 - Rispondo subito alla questione che Luigi Mariucci pone per ultima: i tre disegni di legge qui in discussione (n. 1481, n. 1872 e n. 1873/2009), come tutti gli altri che portano la mia prima firma, sono stati presentati con l’autorizzazione della Presidenza del Gruppo. Gli ultimi due recano anche le firme di due Vicepresidenti del Senato (Emma Bonino e Vannino Chiti) e di altri trenta senatori, tutti appartenenti allo stesso nostro Gruppo (ed equamente ripartiti tra i sostenitori di tutte le mozioni congressuali), cui se ne aggiungerà probabilmente un’altra quindicina prima che le bozze corrette vengano restituite.&lt;br /&gt;

Ma quello che più conta è che tra le proposte sulla flexsecurity contenute in questi disegni di legge e le scelte di politica del lavoro del PD non c’è proprio alcuna contraddizione:&lt;br /&gt;

   - nel manifesto Per dare valore al lavoro col quale il Partito si è presentato agli elettori nel marzo dello scorso anno - sottoscritto da tutti i candidati alla Camera e al Senato più direttamente impegnati sul  fronte delle politiche del lavoro, da Cesare Damiano a Tiziano Treu, da Paolo Nerozzi a Pierpaolo Baretta, da Achille Passoni ad Adriano Musi - si legge testualmente che il Partito si impegna “a combattere la precarietà del lavoro in tutte le sue forme, contrastare l’ingiustizia dell’esclusione di milioni di lavoratori dalla protezione della sicurezza del lavoro e del reddito, assumendo come modello quello della migliore flexicurity europea; questo significa coniugare il massimo possibile di flessibilità e adattabilità delle strutture produttive con la libertà delle scelte di vita e con il massimo possibile di eguaglianza di opportunità, di sicurezza e benessere per tutti i lavoratori, nessuno escluso”;&lt;br /&gt;

   -  questa scelta programmatica, sulla quale il Pd ha ottenuto più del 33 per cento dei voti nelle elezioni del 14 aprile 2008, non soltanto non  è mai stata contraddetta in seguito, ma al contrario è stata confermata nella sua sostanza da numerose prese di posizione di esponenti di vertice del Partito (tutte reperibili agevolmente attraverso il Portale della Semplificazione e della Flexsecurity): da Walter Veltroni a Enrico Letta, da Enrico Morando a Massimo D’Alema, da Sergio Chiamparino a Ignazio Marino, da Giuliano Amato all’attuale Segretario Pierluigi Bersani, il quale, in un incontro svoltosi il 14 maggio scorso a Roma proprio sul mio ddl n. 1481 ha detto che si può discutere delle singole soluzioni tecniche ivi proposte, ma “la direzione in cui occorre muoversi è quella”;&lt;br /&gt;

   - ciò non significa che questa scelta programmatica non possa tradursi anche in proposte diverse rispetto a quella di cui stiamo discutendo: in un Partito che rappresenta un terzo degli italiani e che si è lasciato alle spalle il metodo del “centralismo democratico” non ci sarebbe nulla di strano nel fatto che si confrontassero anche proposte diverse di attuazione di una stessa scelta programmatica fondamentale, quale quella del modello della “migliore flexsecurity europea”; senonché finora quella di cui stiamo discutendo, in seno al PD, è l’unica proposta disponibile su questo terreno specifico. Forse questo non accade per caso. E’ molto difficile superare il dualismo del nostro mercato del lavoro senza porre mano, per i rapporti di lavoro futuri, a una profonda riforma di tutto il nostro diritto del lavoro, ivi compreso lo Statuto dei Lavoratori del 1970: ma questo è proprio quanto Luigi Mariucci - al pari di molti altri, nel PD ma anche nello schieramento di centrodestra, a cominciare dai ministri Tremonti e Sacconi - ritiene non si debba fare. La verità è che la scelta programmatica fondamentale del PD, sopra citata, non è attuabile se non attraverso una profonda riforma anche della materia disciplinata dallo Statuto dei Lavoratori. 
&lt;p&gt;
Su di una cosa, comunque, Luigi Mariucci ha ragione: il PD sta tardando troppo ad assumere una posizione ufficiale forte e netta su questo capitolo programmatico. Per questo nella seduta di martedì prossimo della nuova Direzione del Partito rinnoverò la proposta che si attivi un gruppo di lavoro composto da esponenti del mondo sindacale e del mondo imprenditoriale, per una vera e propria “concertazione” su ciascuno dei punti critici della riforma necessaria. Il disegno di legge n. 1873 è ancora in bozze, suscettibile di tutte le modifiche che da questo processo di elaborazione ulteriore potranno emergere come opportune, purché ovviamente coerenti con l’impegno che abbiamo assunto davanti agli elettori.
&lt;b&gt;&lt;p&gt;
2.&lt;/b&gt;&lt;b&gt; Sulle tre questioni di merito&lt;/b&gt;.&lt;br /&gt;
 - Le prime due questioni poste da L.M., quella della definizione della nozione di “dipendenza” e quella della scelta del modello di protezione della stabilità del lavoro, sono tra loro strettamente collegate: occorre infatti elaborare una protezione della stabilità realisticamente suscettibile di applicarsi a tutta l’area del lavoro in posizione di dipendenza economica, superando il regime di feroce apartheid tra protetti e non  protetti che oggi caratterizza il nostro “diritto vivente” e il nostro tessuto produttivo. E’ la questione che la stessa Cgil ha posto nel suo ultimo congresso, quattro anni fa.&lt;br /&gt;

&lt;b&gt;   2.1.&lt;/b&gt; Definizione della “dipendenza economica”. La soluzione proposta nel progetto di cui stiamo discutendo è il frutto di anni di elaborazione e di discussioni politico-sindacali; ma non ha certo la pretesa di essere l’unica possibile. L’idea, mutuata dalla scienza economica, è che la “dipendenza” nasca dal carattere continuativo del rapporto di collaborazione e dalla posizione di “monocommittenza”, che comporta per il lavoratore la concentrazione del rischio su di un unico rapporto di collaborazione e la specializzazione progressiva in relazione a esigenze peculiari di un solo committente. Si potrà ovviamente discutere del criterio di individuazione: se la soglia della “monocommittenza” debba essere collocata ai due terzi di reddito tratto dallo stesso rapporto, oppure ai tre quarti o ai quattro quinti; ma non mi risulta che fino a oggi, nel dibattito de iure condendo, sia stata proposta alcuna definizione giuridica strutturalmente diversa da questa. Se Luigi Mariucci ha da proporne una migliore, questa sarà ovviamente la benvenuta; ma per essere migliore essa deve essere più efficace rispetto all’obbiettivo fondamentale: quello di far cessare il regime di apartheid.&lt;br /&gt;

   &lt;b&gt;2.2.&lt;/b&gt; Protezione della &lt;b&gt;stabilità dei lavoratori dipendenti&lt;/b&gt;. Mi sembra che Luigi Mariucci cada in un errore di prospettiva abbastanza evidente quando qualifica il modello proposto nei disegni di legge n. 1481 e n. 1873 come frutto di un’opzione “liberista”. E’ vero il contrario: con l’adozione di questo modello l’ordinamento italiano continuerebbe a collocarsi tra quelli più fortemente protettivi d’Europa, sia sul piano del controllo dei licenziamenti disciplinari, sia su quello della tutela antidiscriminatoria (v. articolo 2118, comma 8), sia infine per quel che riguarda il filtro del severance cost cui verrebbero assoggettati i licenziamenti per motivi economici od organizzativi (su questo punto ha ragione la Confindustria quando protesta che sarebbe il severance cost più alto d’Europa; è però anche vero che quel costo sarebbe destinato a diminuire col ridursi dei tempi di ricollocazione dei lavoratori: donde un potente incentivo al miglioramento dei servizi nel mercato del lavoro). Con una differenza, comunque, rispetto al regime attuale: nel nuovo regime non sarebbe più possibile eludere la protezione coll’assumere il lavoratore come collaboratore autonomo o coll’imporgli l’apertura della partita Iva.&lt;br /&gt;

Anche qui, ovviamente, ogni proposta alternativa, sia riguardo al modello di protezione sia riguardo alla tecnica normativa, è la benvenuta; a condizione che il regime proposto sia davvero suscettibile di applicarsi in tutta l’area del lavoro sostanzialmente dipendente. C’è la proposta di Tito Boeri e Pietro Garibaldi; dove però, a mio modo di vedere, fa difetto un passaggio essenziale: la ridefinizione della fattispecie di riferimento, ovvero della “dipendenza”. Altre non ne sono ancora state avanzate: non mi pare che gli avversari del modello flexsecurity finora abbiano brillato per fecondità progettuale.&lt;br /&gt;

  &lt;b&gt; 2.3.&lt;/b&gt; Il tabù della pretesa &lt;b&gt;intoccabilità dello Statuto dei Lavoratori&lt;/b&gt;.&lt;br /&gt;
 Si può (e in qualche misura anche si deve) modificare la nostra Costituzione; come può Luigi Mariucci pensare che sia immodificabile una legge nata quarant’anni fa, in riferimento a un tessuto produttivo profondamente diverso da quello attuale, quando ancora non esistevano non soltanto i personal computer, l’automazione e Internet, ma neppure il telefax e le fotocopiatrici? Come possiamo dimenticare che il ritmo di obsolescenza delle tecniche applicate e il turn over delle imprese si misurava allora in decenni, mentre oggi si misura in anni e qualche volta in mesi?&lt;br /&gt;

&lt;p&gt;
Sta di fatto, comunque, che quella legge che tanti oggi, a sinistra come a destra, vorrebbero imbalsamare è già stata abbondantemente incisa da modifiche e abrogazioni, sia nella parte relativa alla disciplina dei rapporti individuali (del sistema del collocamento pubblico disciplinato dagli articoli 33 e 34 dello Statuto non è rimasta pietra su pietra) sia nella parte relativa alla disciplina dei rapporti sindacali, radicalmente modificata - articoli 19 e 26 - dal referendum del 1995, e con il consenso di due terzi dei votanti. Di quale “intoccabilità” stiamo parlando?&lt;br /&gt;

Ma, soprattutto, &lt;b&gt;di quale diritto del lavoro stiamo parlando?&lt;/b&gt; Davvero Mariucci non si accorge che in Italia ormai la famigerata apertura della partita Iva viene imposta a tutti, dal giornalista al fattorino, dal magazziniere al correttore di bozze della casa editrice, dal venditore all’autista, dal carpentiere al telefonista? Non si accorge che quel diritto del lavoro che lui e io insegniamo ha prodotto sicurezza e benessere soltanto per gli appartenenti alla mia e sua generazione, ma per le nuove generazioni è diventato un miraggio? Non si accorge che insegnare quel vecchio diritto del lavoro ai ventenni è insegnar loro qualche cosa che li riguarda direttamente sempre meno? 
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;      &lt;i&gt; &lt;b&gt;Lo scritto di Luigi Mariucci, ordinario di diritto del lavoro nell’Università Ca’ Foscari di Venezia&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 
&lt;p&gt;
L’idea che muove il progetto di semplificazione del diritto del lavoro di Pietro Ichino non è solo giusta. E’ sacrosanta. Da tempo anch’io vado sostenendo che la inutile e defatigante complicazione delle norme giuslavoristiche è direttamente funzionale alla perdita di rilevanza della disciplina. Questo riguarda non solo la moltiplicazione degli interventi di legge, ormai adottati attraverso la tecnica sciagurata delle leggi-delega a cui succedono decreti legislativi successivamente modificabili. Ma il modo stesso con cui si formano, per successiva “stratificazione”, come osservò Gino Giugni, gli stessi disposti normativi. Basti pensare a quello straordinario ossimoro costituito dall’art.1 del dlgs n.368 del 2001 sul lavoro a termine che, a seguito delle varie novazioni, dice ormai tutto e il contrario di tutto. In tal modo la norma giuslavoristica diventa, data la sua incertezza strutturale, persino dannosa per gli operatori economici.&lt;br /&gt;

Sostituire a norme inutilmente complesse e contradditorie norme certe e chiare è quindi essenziale. Del resto, non aveva detto Saint-Just alla convenzione francese del 1789 che “chi dà al popolo molte leggi è un tiranno”?&lt;br /&gt;

L’intenzione di Ichino è quindi giusta. Nel merito della proposta tuttavia segnalo, tra le altre, tre questioni di fondo. La prima osservazione è che non si può, per semplificare, modificare, talora persino radicalmente. In questo senso trovo in particolare non condivisibile, perché confusa e davvero malfatta, la nuova dizione dell’art. 2094 del c.c., riferita al lavoratore subordinato e quindi alla cruciale definizione del campo di applicazione del diritto del lavoro. In secondo luogo dissento dalla riformulazione degli artt. 2118-2119 del codice civile, che consistono in una sostanziale liberalizzazione dei licenziamenti: scelta a mio giudizio improvvida sia sul piano delle politiche nazionali del lavoro, che su quello della visione globale dei temi del lavoro, dato che tale scelta appare ancillare al pensiero liberista proprio quando tale pensiero deve essere messo in discussione, anzitutto sul piano culturale, a seguito della crisi in atto a scala globale. In terzo luogo non condivido l’idea che lo Statuto dei lavoratori, che a mio giudizio costituisce una normativa di fondo, sostanzialmente costituzionalizzata nella sua struttura, sia assorbito, fino a dissolversi, in  una legge ordinaria.&lt;br /&gt;

Molte altre sono le osservazioni di merito che vorrei fare sulla proposta. Ma qui è bene tenersi all’essenziale. Ne aggiungo una, di tipo esclusivamente politico. Pietro Ichino non è più un semplice professore di diritto del lavoro, un libero battitore, per così dire. E’ un senatore del PD che, in quanto tale, ha accettato una disciplina di gruppo e di partito. Non mi pare questo il momento di esercitarsi in proposte solipsistiche, che si aggiungono alle tante già fatte, specie considerando il confuso contesto politico in atto e l’inesistenza di ogni seria interlocuzione, sui temi del lavoro, con il governo in carica, i cui responsabili sembrano più interessati a produrre spot giornalieri e a distribuire propaganda che a seri confronti di merito con l’opposizione. Penso che tutte le energie del PD e, se possibile, della intera opposizione di centrosinistra debbano convergere nel formulare proposte univoche e soprattutto nel presentare una piattaforma cogente sulla questione più urgente: le  misure straordinarie da adottare, in termini di sostegno al reddito ma non solo, per affrontare la drammatica crisi occupazionale in atto.&lt;br /&gt;
&lt;br/&gt;fonte: &lt;a href=&quot;http://www.pietroichino.it/?p=6261&quot;&gt;www.pietroichino.it&lt;/a&gt;</summary>
</entry>
<entry>
  <title>Pietro ICHINO: Disegno di legge sui rapporti individuali di lavoro (artt. 2087-2134)</title>
  <link rel="alternate" href="http://politici.openpolis.it/dichiarazione/2009/09/07/pietro-ichino/disegno-di-legge-sui-rapporti-individuali-di-lavoro-artt-2087-2134/417636"></link>
  <updated>2009-09-07T00:00:00Z</updated>
  <author>
    <name>Openpolis</name>
    <author_email>info@openpolis.it</author_email>
  </author>
  <id>417636</id>
  <summary type="html">Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: PD) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
Semplificare la legge per renderla più incisiva e universale: il nuovo &quot;Codice del lavoro&quot; sintetizza in 49 articoli l'intera disciplina legislativa dei rapporti di lavoro, rendendola al tempo stesso applicabile a tutta l'area del lavoro in posizione di dipendenza economica.
&lt;p&gt;

Il testo che segue costituisce per ora soltanto una bozza per la discussione in sede tecnica e politica di un progetto avviato nella primavera del 2008 per iniziativa congiunta del Gruppo Intersettoriale Direttori del Personale, di alcuni dirigenti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, di un gruppo di giuslavoristi del Dipartimento di Studi del Lavoro e del Welfare dell’Università di Milano e dell’Università di Pisa. L’intendimento è di arrivare alla presentazione formale del progetto al Senato entro ottobre.
&lt;p&gt;
DISEGNO DI LEGGE&lt;br /&gt;


 aggiornato al 7 settembre 2009

&lt;p&gt;
Articolo 1. – Gli articoli da 2087 a 2134 del Libro V del codice civile e le rubriche delle rispettive sezioni, nell’ambito del Titolo II, Capo I, sono sostituiti come segue.

 
&lt;p&gt;

[ TITOLO II – DEL LAVORO NELL’IMPRESA

&lt;p&gt;
Capo I – Dell’impresa in generale

&lt;p&gt;
(gli articoli da 2082 a 2086 della Sezione I non vengono sostituiti) ]

&lt;p&gt;
 Sezione II – Disciplina comune a tutti i rapporti di lavoro

&lt;p&gt;
Articolo 2087&lt;br /&gt;

Tutela delle condizioni di lavoro e della riservatezza del lavoratore

&lt;p&gt;
            1. Il titolare dell’azienda è tenuto ad adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l’integrità fisica e psichica, la personalità morale e la riservatezza di chiunque presti la propria attività di lavoro nell’azienda. Principi e regole fissati dall’Unione Europea in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di protezione dei dati personali costituiscono standard immediatamente applicabili per la determinazione degli obblighi gravanti sull’imprenditore.

&lt;p&gt;
            2. Coloro che prestano continuativamente la loro opera in ambiente di cui sia titolare il datore di lavoro o committente, quale che sia la natura giuridica e il contenuto della prestazione, hanno diritto di controllare mediante tecnici di propria fiducia:&lt;br /&gt;

   a) l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;&lt;br /&gt;

   b) le tecniche applicate dal datore di lavoro o committente quando questi li sottoponga a indagini attitudinali o motivazionali o a test psico-reattivi, nonché l’utilizzazione che egli faccia dei dati risultanti da tali indagini o test.

&lt;p&gt;
            3. È fatto divieto al datore di lavoro o committente, ai fini della selezione precedente alla costituzione del rapporto, come nel corso del suo svolgimento, di effettuare indagini, anche tramite terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del collaboratore, indagini anamnestiche o prognostiche sul suo stato di salute, oppure su suoi precedenti di alcoldipendenza o tossicodipendenza, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale e ai fini di tutela della sicurezza delle cose e delle persone.

&lt;p&gt;
            4. Il datore di lavoro o committente, ferma restando la protezione dei dati personali disposta dalla legge, è tenuto al segreto, a norma dell’articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate concernenti il collaboratore, delle quali venga a conoscenza per ragione del rapporto di collaborazione o delle attività selettive precedenti alla sua costituzione. Tale obbligo riguarda, in particolare, le notizie concernenti la natura delle infermità o dei diversi impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione della prestazione eventualmente idonee a rivelare taluno dei dati sensibili protetti. Non sono, invece, oggetto di protezione i dati inerenti allo svolgimento della prestazione lavorativa e al suo corrispettivo.

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Articolo 2088&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Età minima, capacità giuridica e tutela del lavoro minorile

&lt;p&gt;
            1. Fermo restando il diritto-dovere di istruzione e formazione, non può essere titolare di un contratto di lavoro la persona che non abbia compiuto i 15 anni di età.

&lt;p&gt;
            2. Il minore stipula validamente il contratto di lavoro e gli atti giuridici che ne conseguono con l’assistenza di chi esercita la potestà parentale.

&lt;p&gt;
            3. L’ammissione al lavoro del minore è subordinata a visita medica per l’accertamento dell’idoneità fisica e psichica alla mansione specifica cui il minore stesso sarà adibito.

&lt;p&gt;
            4. In nessun caso il minore di 18 anni può essere adibito a lavoro notturno, o a lavoro pericoloso, faticoso, o svolto in ambiente insalubre o ad alta rumorosità, o alla somministrazione di bevande alcoliche. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e del welfare sono determinati i limiti di peso dei carichi al cui trasporto a braccia o mediante carrelli può essere adibito il minore.

&lt;p&gt;
            5. Il minore di 17 anni titolare di contratto di lavoro o collaborazione continuativa non può essere adibito a lavoro per più di 7 ore ogni giorno e 35 ore ogni settimana. Per il minore di età superiore si applica in ogni caso il limite massimo di 8 ore di lavoro giornaliero e 40 ore di lavoro settimanale.

&lt;p&gt;
            6. Il minore titolare di contratto di lavoro o collaborazione continuativa ha diritto a trenta giorni di calendario di riposo annuale retribuito.

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Articolo 2089&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Assicurazione generale contro gli infortuni e le malattie professionali

&lt;p&gt;
            1. Chiunque svolga professionalmente una attività lavorativa che lo espone a un rischio di infortunio o malattia professionale deve essere assicurato contro tale rischio. Gli standard minimi di tale assicurazione, in riferimento a ciascun rischio specifico, sono stabiliti mediante decreto del Presidente della Repubblica, secondo quanto proposto dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro, e approvato dal Consiglio dei Ministri.

&lt;p&gt;
            2. L’assicurazione è a carico del creditore della prestazione di lavoro dipendente. Quando non si tratti di lavoro dipendente, l’assicurazione è a carico del titolare delle attrezzature e dei macchinari per mezzo dei quali il lavoro deve essere svolto. Il soggetto obbligato alla stipulazione dell’assicurazione risponde delle prestazioni assicurative in solido con la compagnia prescelta.

&lt;p&gt;
            3. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, mediante una propria gestione speciale, garantisce l’automaticità delle prestazioni assicurative secondo gli standard di cui al comma 1 in difetto della copertura assicurativa di cui al comma 2, salvo rivalsa nei confronti dei debitori inadempienti. Il finanziamento della suddetta gestione speciale è determinato dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, a carico delle compagnie che gestiscono l’assicurazione di cui ai commi 1 e 2.

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Articolo 2090&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Assicurazione generale per vecchiaia, invalidità e disoccupazione

&lt;p&gt;
            1. Quale che sia la natura giuridica e il contenuto della prestazione di lavoro personale, la sua retribuzione, per la parte che non superi i 60.000 euro annui o i 5.000 euro mensili, è assoggettata alle assicurazioni generali obbligatorie per la vecchiaia e l’invalidità e per la disoccupazione. Contribuzione e prestazioni di tali assicurazioni di base universali sono disciplinate mediante decreto del Presidente della Repubblica, secondo quanto proposto dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro, e approvato dal Consiglio dei Ministri. Le forme di previdenza complementare sono disciplinate da leggi speciali.

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Articolo 2091&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Parità di trattamento e divieti di discriminazione

&lt;p&gt;
1. È fatto divieto al datore di lavoro o committente di differenziare in alcun modo, direttamente o indirettamente, il trattamento riservato a uno o più collaboratori, ivi compresi i criteri di assunzione e di licenziamento, a causa della loro razza, sesso, nazionalità o provenienza regionale, origine etnica, religione, attività, opinione o appartenenza politica o sindacale, età, orientamento sessuale. Principi e regole fissati nelle direttive comunitarie n. 76/207, n. 86/613, n. 2000/43, n. 2000/78 e 2006/54, e comunque nell’ordinamento dell’Unione Europea, in materia di parità di trattamento costituiscono standard immediatamente applicabili per la determinazione dei diritti e obblighi delle parti dei rapporti di lavoro.

&lt;p&gt;
 

&lt;b&gt;Articolo 2092&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Compenso orario minimo

&lt;p&gt;
            1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio Nazionale del­l’Economia e del Lavoro approvata dal Consiglio dei Ministri, viene fissato il compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una attività lavorativa misurata in ragione del tempo. Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro formula la proposta dopo avere sentito le associazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative.

&lt;p&gt;
            2. decreto di cui al comma 1 può disporre compensi orari minimi differenziati in relazione a differenze rilevanti degli indici regionali del costo della vita.

&lt;p&gt;
            3. Il compenso orario minimo non si applica ai rapporti aventi per oggetto, esclusivo o concorrente con la prestazione lavorativa, la formazione professionale del prestatore.

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Aricolo 2093&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Servizi nel mercato del lavoro

&lt;p&gt;
            1. L’attività di servizio all’incontro fra domanda e offerta nel mercato del lavoro è libera. Quando essa sia svolta professionalmente a scopo di lucro, si applicano le disposizioni contenute nei commi seguenti.

&lt;p&gt;
            2. Presso il ministero del lavoro, della salute e del welfare è istituito un albo delle agenzie per il lavoro articolato in due sezioni:&lt;br /&gt;

   a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all’articolo 2127;&lt;br /&gt;

   b) agenzie di intermediazione, di ricerca e selezione del personale;&lt;br /&gt;

   c) agenzie di supporto intensivo alla ricollocazione professionale.&lt;br /&gt;


&lt;p&gt;
            3. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta, e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma **, l’autorizzazione all’esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione dell’agenzia nell’albo di cui al comma 2.
&lt;p&gt;

            4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli istituti scolastici o universitari, né ai centri di formazione professionale, che svolgano attività di collocamento per i propri allievi. Esse non si applicano neppure agli organismi che gestiscono i servizi di ricollocazione dei lavoratori per conto delle aziende a norma dell’articolo 2120.

&lt;p&gt;
            5. Per l’iscrizione all’albo di cui al comma 2, lettera a), è necessario che:
   a) l’agenzia sia costituita nella forma di società di capitali, oppure cooperativa o consorzio di cooperative;&lt;br /&gt;

   b) l’agenzia abbia disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;&lt;br /&gt;

   c) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari non siano state emanate condanne penali o sanzioni sostitutive di quelle penali, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; non siano state adottate, altresì, misure di prevenzione;&lt;br /&gt;

   d) nel caso di soggetto non caratterizzato da un oggetto sociale esclusivo, che l’attività di servizio al mercato del lavoro sia affidata a una distinta divisione operativa, gestita con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;&lt;br /&gt;

   e) che il capitale versato non sia inferiore a 600.000 euro, oppure che l’agenzia disponga di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili, nel caso in cui essa sia costituita in forma cooperativa;&lt;br /&gt;

   f) che l’attività dell’agenzia interessi un ambito distribuito su non meno di quattro regioni;&lt;br /&gt;

   g) un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione Europea, a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali; a decorrere dal terzo anno solare, la cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, realizzato nell’anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro; sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui a questa lettera le società che abbiano assolto obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione Europea;&lt;br /&gt;

   h) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati nelle lettere precedenti, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, di almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
&lt;p&gt;


            6. Per l’iscrizione all’albo di cui al comma 2, lettera b), sono necessari gli stessi requisiti indicati nel comma 5, salvo che è ammessa anche la forma della società di persone, il limite minimo di capitale versato è ridotto a 25.000 euro e non è necessaria l’estensione dell’attività a più di una regione.

&lt;p&gt;
            7. Per l’iscrizione all’albo di cui al comma 2, lettera c), sono necessari gli stessi requisiti indicati nel comma 6, salvo che è ammessa anche la forma della società di persone e quella dell’impresa individuale e non vi è alcun requisito minimo di capitale versato.

&lt;p&gt;
            8. Le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere svolte a titolo gratuito nei confronti di coloro che offrono il proprio lavoro. La richiesta di compenso è punita con una sanzione amministrativa pari a dieci volte il compenso effettivamente percepito e comunque non inferiore a 1000 euro.

&lt;p&gt;
Sezione III – Disciplina del lavoro dipendente e del lavoro subordinato

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Articolo 2094&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Subordinazione e dipendenza

&lt;p&gt;
            1. È prestatore di lavoro subordinato colui che si sia obbligato, dietro retribuzione, a svolgere per una azienda in modo continuativo una prestazione di lavoro personale soggetta al potere direttivo del creditore.

&lt;p&gt;
            2. E’ dipendente da un’azienda il collaboratore subordinato, nonché il collaboratore autonomo continuativo, l’associato in partecipazione, o il socio lavoratore di società commerciale, che traggano più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo dal rapporto con l’azienda medesima, salvo che ricorra alternativamente uno dei seguenti requisiti:&lt;br /&gt;

   a) la retribuzione annua lorda annua del collaboratore autonomo o dell’associato in partecipazione superi i 40.000 euro; tale limite si dimezza per i primi due anni di esercizio dell’attività professionale;&lt;br /&gt;

   b) il collaboratore autonomo, l’associato in partecipazione o il socio lavoratore sia iscritto a un albo o un ordine professionale incompatibile con la posizione di dipendenza dall’azienda.&lt;br /&gt;

&lt;p&gt;

            3. Il criterio di qualificazione stabilito nel comma 2 si applica anche al rapporto di lavoro, ulteriore rispetto al rapporto sociale, tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro.

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Articolo 2095&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Inquadramento professionale
&lt;p&gt;


            1. La classificazione professionale dei lavoratori ai fini della determinazione del loro trattamento disposto da un contratto collettivo è riservata al contratto collettivo stesso.

&lt;p&gt;
            2. Dove nell’azienda non si applichi un contratto collettivo che disponga riguardo all’inquadramento professionale dei dipendenti, il titolare è tenuto a predisporre e comunicare ai dipendenti stessi e rendere loro agevolmente accessibili i criteri di inquadramento applicati.

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Articolo 2096&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Assunzione e periodo di prova

&lt;p&gt;
            1. All’atto dell’assunzione e comunque prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro o committente è tenuto a confermare al lavoratore in forma scritta, oltre alla propria identità:&lt;br /&gt;

   a) il luogo della prestazione, di cui all’articolo 2102;&lt;br /&gt;

   b) la data di inizio della prestazione e la durata prevista del rapporto, se a tempo determinato;&lt;br /&gt;

   c) l’oggetto della prestazione, di cui all’articolo 2103;&lt;br /&gt;

   d) l’inquadramento professionale, di cui all’articolo 2095;&lt;br /&gt;

   e) la durata delle ferie annuali retribuite, di cui all’articolo 2109;&lt;br /&gt;

   f) i termini di preavviso cui sono assoggettati il recesso del lavoratore, di cui all’articolo 2117, e il recesso del datore di lavoro o committente, di cui agli articoli 2118 e 2119;&lt;br /&gt;

   g) la retribuzione-base e ogni altro elemento del trattamento economico;&lt;br /&gt;

   h) la durata normale giornaliera o settimanale del lavoro e sua la collocazione temporale;&lt;br /&gt;

   i) il contratto o i contratti collettivi eventualmente applicabili, con indicazione delle parti stipulanti ove non si tratti di contratto aziendale.&lt;br /&gt;

&lt;p&gt;

2. Qualsiasi modifica di una delle voci di cui al comma 1 in corso di rapporto deve risultare da atto scritto, di cui l’originale o una copia deve essere consegnata preventivamente al lavoratore.

&lt;p&gt;
3. Salvo diversa disposizione collettiva applicabile, l’assunzione del prestatore di lavoro dipendente in prova deve risultare da atto scritto.

&lt;p&gt;
            4. Il periodo di prova non può durare più di sei mesi. Durante tale periodo, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza onere di preavviso. Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro.

&lt;p&gt;
            5. In un apposito libro aziendale, che deve essere tenuto a disposizione degli ispettori presso l’azienda o il consulente del lavoro di cui essa si avvalga, devono essere annotati e aggiornati, per ciascun dipendente, i seguenti dati:&lt;br /&gt;

   a) data di assunzione;&lt;br /&gt;

   b) calendario delle presenze e assenze del lavoratore, da cui risultino estensione e distribuzione temporale della prestazione nell’arco di ciascuna giornata e settimana;&lt;br /&gt;

   c) ciascun elemento della retribuzione stessa e delle relative ritenute contributive o fiscali, e il modo in cui esso è stato calcolato;&lt;br /&gt;

   d) data di cessazione del rapporto. 

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Articolo 2097&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Contratto a termine
&lt;p&gt;

            1. La prima assunzione del lavoratore alle dipendenze di un’azienda può avvenire con contratto a termine.

&lt;p&gt;
            2. L’assunzione ulteriore del lavoratore alle dipendenze di un’azienda dopo un primo contratto a termine, o la proroga di tale primo contratto, possono avvenire con apposizione di un termine soltanto nei casi previsti da un contratto collettivo applicabile, e comunque nei casi seguenti:&lt;br /&gt;

   a) lavori stagionali, come definiti dalla normativa vigente in materia;&lt;br /&gt;

   b) sostituzione di altro lavoratore il cui rapporto sia per qualsiasi motivo temporaneamente sospeso;&lt;br /&gt;

   c) assunzione in funzione di spettacoli o di una stagione teatrale;&lt;br /&gt;

   d) assunzione in funzione di fiere, mercati, manifestazioni commerciali a carattere temporaneo, o altre esigenze a carattere meramente occasionale o straordinario;&lt;br /&gt;

   e) assunzione con contratto a termine di durata non inferiore a tre anni, prorogabile o rinnovabile per una sola volta, per attività di ricerca scientifica o di insegnamento;&lt;br /&gt;

   f) assunzione per prestazioni di durata inferiore a sei giorni lavorativi relative a servizi occasionali, quando negli ultimi trenta giorni lo stesso lavoratore non abbia prestato lavoro per lo stesso datore o committente complessivamente per più di cinque giorni lavorativi.

&lt;p&gt;
            3. L’assunzione con contratto a termine deve risultare da atto scritto. Nei casi di cui al comma 2 il motivo dell’apposizione del termine deve risultare da atto scritto.

&lt;p&gt;
            4. Al lavoratore dipendente assunto a termine deve essere riservato, a parità di prestazione svolta, lo stesso trattamento che è riservato nell’azienda ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, salvo che per quanto riguarda gli elementi della retribuzione effettivamente collegati alla produttività o redditività dell’azienda e i programmi di previdenza complementare.

&lt;p&gt;
            5. Quando la pattuizione del termine di durata è invalida, per vizio di forma o per illegittimità sostanziale, il contratto di lavoro si intende stipulato a tempo indeterminato.

&lt;p&gt;
            6. Il lavoratore che sia stato assunto a termine per lavori stagionali ha la precedenza nella riassunzione alle dipendenze della stessa azienda per gli stessi lavori stagionali. 

&lt;p&gt;
 

&lt;b&gt;Articolo 2098&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Collocamento dei disabili

&lt;p&gt;
            1. Ciascuna Direzione provinciale per l’impiego tiene un elenco dei lavoratori disabili residenti nella provincia. Vi sono iscritte, su loro richiesta, previo accertamento del grado di menomazione della capacità lavorativa ad opera degli organi collegiali rispettivamente competenti:&lt;br /&gt;

   a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;&lt;br /&gt;

   b) le persone invalide del lavoro, invalide di guerra o invalide per servizio, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33 per cento;&lt;br /&gt;

   c) le persone non vedenti o sordomute.

&lt;p&gt;
            2. I datori di lavoro e committenti pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze persone iscritte negli elenchi di cui al primo comma, scelti liberamente e liberamente distribuiti nelle unità produttive di cui essi sono titolari, nelle misure seguenti:
&lt;p&gt;

   a) 7 per cento dei dipendenti occupati, se occupano più di 50 dipendenti;&lt;br /&gt;

   b) due lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti;&lt;br /&gt;

   c) un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti.
&lt;p&gt;


            3. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, l’obbligo di cui al comma 2 si applica solo in riferimento ai servizi amministrativi.

&lt;p&gt;
            4. Il datore di lavoro o committente che non ottempera all’obbligo di cui al comma 2 è tenuto a versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili la somma di euro 25 per ogni giorno lavorativo per ciascun disabile non occupato.

&lt;p&gt;
            5. Per i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al primo comma, il cui grado di riduzione della capacità lavorativa supera il 66 per cento, un decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del ministro del tesoro di concerto con il ministro del lavoro, della salute e del welfare, dispone la riduzione di pari entità della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro o committente, con copertura della differenza a carico dell’Erario. Lo stesso decreto dispone gli sgravi necessari per neutralizzare la menomazione di cui soffrono lavoratori il cui collocamento risulti particolarmente difficile.

&lt;p&gt;
            6. I lavoratori assunti in ottemperanza dell’obbligo di cui al comma 2 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi. Qualora il loro rendimento risulti notevolmente ridotto a causa della menomazione di cui essi sono portatori, essi possono negoziare con il datore di lavoro o committente, nelle forme indicate nel comma ** dell’articolo 2113, una corrispondente riduzione della retribuzione rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi applicabili. 

&lt;p&gt;
 

&lt;b&gt;Articolo 2099&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Retribuzione
&lt;p&gt;

            1. La retribuzione del lavoratore subordinato o dipendente deve essere corrisposta mediante prospetto-paga dal quale risultino con chiarezza tutti i dati retributivi che devono essere annotati nel libro di cui all’articolo 2096, a norma del comma 5, lettera c).

&lt;p&gt;
            2. La retribuzione base deve essere determinata in euro. Essa può essere pagata in contanti, mediante assegno circolare o mediante accredito su conto corrente di cui sia titolare il lavoratore.

&lt;p&gt;
            3. La retribuzione base non può essere determinata in misura tale che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione del compenso orario minimo di cui all’articolo 2091. 

&lt;p&gt;
 

&lt;b&gt;Articolo 2100&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Concorrenza di fonti negoziali in materia retributiva

&lt;p&gt;
            1. Quando alla disciplina della retribuzione in uno stesso rapporto di lavoro concorrano con il contratto individuale uno o più contratti collettivi, ciascuno di tali contratti regola l’assorbimento tra gli elementi della retribuzione da esso previsti e quelli previsti dagli altri contratti. In caso di contrasto tra le discipline contrattuali, si applica quella più favorevole al lavoratore.

&lt;p&gt;
            2. In difetto di disciplina negoziale specifica, si ha assorbimento fino a concorrenza tra elementi retributivi svolgenti la stessa funzione retributiva specifica. 

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Articolo 2101&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Pagamento della retribuzione a mezzo di buoni-lavoro

&lt;p&gt;

            1. Il ministro del lavoro, della salute e del welfare cura la distribuzione di buoni-lavoro di importo corrispondente al minimo orario stabilito a norma dell’articolo 2092, maggiorato dell’importo corrispondente alla contribuzione previdenziale e all’imposizione fiscale a titolo definitivo, secondo quanto disposto dal comma 3, mediante i quali possono essere retribuiti i servizi alla persona o alla famiglia.

&lt;p&gt;
            2. I buoni lavoro possono essere riscossi presso tutti gli sportelli postali e bancari, con accredito automatico dei contributi in favore del percettore presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

&lt;p&gt;
            3. L’entità della retribuzione incorporata in ciascun buono-lavoro, nonché quella del relativo contributo previdenziale e della relativa imposta, determinata a titolo definitivo in relazione all’ipotesi di un reddito non superiore a 1000 euro al mese, sono stabilite con decreto del ministro dell’economia di concerto con il ministro del lavoro, della salute e del welfare.

&lt;p&gt;
 
&lt;b&gt;
Articolo 2102&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Luogo della prestazione, trasferta e trasferimento
&lt;p&gt;

            1. La prestazione lavorativa si svolge nel luogo contrattualmente convenuto dalle parti. Quando la natura delle mansioni lo richieda, il contratto può prevedere che esse siano svolte di volta in volta nel luogo indicato dal datore di lavoro o committente, oppure attribuire a quest’ultimo il potere di inviare in trasferta o in missione il lavoratore in luogo diverso da quello di svolgimento abituale, disciplinando il relativo trattamento indennitario cui ha diritto in tal caso il prestatore.

&lt;p&gt;
            2. Il datore di lavoro o committente interessato a un trasferimento del luogo di lavoro che comporti il mutamento di residenza del lavoratore è tenuto a proporlo a quest’ultimo con anticipo ragionevole. In caso di rifiuto da parte del lavoratore, il datore di lavoro o committente può recedere dal rapporto a norma dell’articolo 2119.

&lt;p&gt;
            3. Nel caso di trasferimento, missione o trasferta all’estero, il datore di lavoro o committente è tenuto a confermare al lavoratore dipendente in forma scritta:
&lt;p&gt;
   a) la durata prevista della prestazione all’estero;&lt;br /&gt;

   b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;&lt;br /&gt;

   c) gli eventuali elementi aggiuntivi del trattamento economico, collegati all’invio all’estero;&lt;br /&gt;

   d) se prevedibili all’atto dell’invio, le modalità del rimpatrio.
&lt;p&gt;


 

&lt;b&gt;Articolo 2103&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Mansioni del lavoratore

&lt;p&gt;
            1. Il lavoratore dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, o a mansioni professionalmente equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza riduzione degli elementi della retribuzione direttamente riferiti al contenuto professionale della prestazione dedotta in contratto. Ogni patto preventivo in senso contrario è nullo.

&lt;p&gt;
            2. Il datore di lavoro può validamente pattuire con il lavoratore dipendente, assistito da un rappresentante sindacale di sua fiducia, l’assegnazione di mansioni utili all’azienda diverse da quelle contrattualmente esigibili a norma del comma 1 quando, alternativamente:
&lt;p&gt;
   a) l’evoluzione tecnologica determini l’obsolescenza del contenuto professionale delle mansioni contrattuali;&lt;br /&gt;

   b) le mansioni contrattuali risultino incompatibili con la protezione della salute e sicurezza del lavoratore;&lt;br /&gt;

   c) il lavoratore stesso lo richieda in funzione di un proprio interesse personale. 

 

&lt;p&gt;
&lt;b&gt;Articolo 2104&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Diligenza del prestatore di lavoro

&lt;p&gt;
            1. Fermo restando il dovere di diligenza di cui all’articolo 1176, il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dell’azienda.

&lt;p&gt;
            2. Il prestatore di lavoro subordinato deve altresì osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dal titolare dell’azienda o dai preposti.

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Articolo 2105&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Divieto di concorrenza e obblighi di segreto
&lt;p&gt;

             1. Il lavoratore dipendente non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore. Non costituisce violazione dell’obbligo di non concorrenza, salvi gli obblighi di segreto di cui ai commi 2 e 3, la ricerca di una occupazione alternativa, né le negoziazioni ad essa relative.

&lt;p&gt;
             2. Il lavoratore dipendente è tenuto al segreto, salvo il caso di giusta causa di utilizzazione o rivelazione a soggetti vincolati al segreto, sulle notizie riservate apprese in occasione della propria prestazione inerenti all’organizzazione del lavoro o alle tecnologie applicate, ai programmi commerciali, ai fornitori o ai clienti dell’impresa, che possano essere utilizzate da imprenditori concorrenti. Quando le suddette notizie siano state apprese per ragione della propria specifica funzione o mansione, la violazione dell’obbligo di segreto è punita con le sanzioni di cui all’articolo 623 del codice penale.

&lt;p&gt;
             3. Il collaboratore è tenuto al segreto, salvo il caso di giusta causa di utilizzazione o rivelazione a soggetti vincolati al segreto, sulle notizie apprese per ragione della propria specifica funzione o mansione, dalla cui divulgazione possa derivare danno al datore di lavoro. La violazione di questo obbligo è punita con le sanzioni di cui all’articolo 622 del codice penale.

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Articolo 2106&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Sanzioni disciplinari

&lt;p&gt;
            1. L’inosservanza, da parte del lavoratore dipendente, delle disposizioni contenute negli articoli 2104 e 2105 può essere sanzionata sul piano disciplinare, secondo la gravità dell’infrazione. Nella valutazione dell’aggravante della recidiva non può tenersi conto di mancanze commesse prima dell’ultimo biennio precedente alla nuova infrazione.

&lt;p&gt;
            2. Le informazioni relative a infrazioni e sanzioni disciplinari eccedenti il codice deontologico proprio della generalità dei lavoratori devono essere portate a conoscenza dei dipendenti dell’azienda mediante affissione o pubblicazione in rete in luogo conosciuto e facilmente accessibile per tutti gli interessati.

&lt;p&gt;
            3. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato a carico del lavoratore, senza che gli sia stato contestato preventivamente l’addebito o senza che egli sia stato sentito a sua difesa. Il lavoratore può farsi assistere da un sindacalista o consulente di sua fiducia.

&lt;p&gt;
            4. Salva diversa disposizione contenuta nel contratto collettivo applicabile, la sanzione disciplinare può consistere nel licenziamento, in tronco o con preavviso, nella sospensione fino a un massimo di dieci giorni di calendario, nella multa di importo non superiore a otto ore di retribuzione, nella censura o rimprovero scritto, nel rimprovero verbale.

&lt;p&gt;
            5. I provvedimenti più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano decorsi cinque giorni dalla contestazione in forma scritta del fatto che vi ha dato causa.

&lt;p&gt;
            6. In riferimento a fatti contestati suscettibili di dar luogo al licenziamento in tronco il datore di lavoro o committente può disporre la sospensione cautelare del lavoratore fino al termine del procedimento disciplinare. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione per la durata della sospensione cautelare, salvo che all’esito del procedimento venga applicata la sanzione del licenziamento in tronco.

&lt;p&gt;
            7. Salvo il caso di licenziamento in tronco, la sanzione irrogata non può essere eseguita prima della scadenza del termine per l’impugnazione in sede arbitrale, di cui al comma 8.

&lt;p&gt;
            8. Il provvedimento disciplinare può essere impugnato dal lavoratore in sede arbitrale, davanti all’apposito collegio costituito presso la Direzione provinciale per l’impiego. Nel caso di impugnazione in sede arbitrale, l’esecuzione del provvedimento diverso dal licenziamento in tronco resta sospesa per la durata della procedura. Qualora il datore di lavoro o committente rifiuti la procedura arbitrale, promuovendo il procedimento giudiziale ordinario, l’esecuzione del provvedimento stesso resta sospesa per tutta la durata di questo. 

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Articolo 2107&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Orario di lavoro
&lt;p&gt;

            1. La durata normale della prestazione di lavoro dipendente è di 40 ore settimanali.

&lt;p&gt;
            2. Principi e regole fissati dall’Unione Europea in materia di tempo di lavoro costituiscono standard immediatamente applicabili per la determinazione dei diritti e obblighi delle parti dei rapporti di lavoro.

&lt;p&gt;
            3. Per ogni altro aspetto la materia dell’estensione temporale della prestazione di lavoro è regolata dal contratto collettivo e dal contratto individuale di lavoro.
&lt;p&gt;

            4. La distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco della giornata, della settimana, del mese e dell’anno è stabilita dal contratto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2109. Quando la prestazione sia di natura subordinata, il contratto collettivo e quello individuale possono attribuire al datore di lavoro il potere di variare la distribuzione dell’orario, disciplinandone l’esercizio. 

&lt;p&gt;
 

&lt;b&gt;Articolo 2108&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Rapporto di lavoro a tempo parziale e lavoro ripartito

&lt;p&gt;
            1. Datore e prestatore di lavoro sono liberi di pattuire una durata della prestazione di lavoro inferiore rispetto alla durata normale. Tale pattuizione deve risultare da atto scritto.
&lt;p&gt;

            2. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale tutti gli standard minimi di trattamento riferiti all’estensione temporale della prestazione lavorativa si applicano in proporzione all’estensione temporale ridotta della prestazione stessa. È vietata qualsiasi disparità di trattamento nei confronti di un lavoratore dipendente motivata o comunque collegata con la riduzione dell’orario di lavoro.

&lt;p&gt;
            3. Qualora la riduzione della durata della prestazione sia convenuta tra le parti in costanza di rapporto di lavoro, la pattuizione deve essere stipulata dal prestatore di lavoro con l’assistenza di un rappresentante sindacale di sua fiducia.

&lt;p&gt;
            4. Il contratto di lavoro, stipulato in forma scritta, può prevedere che per la stessa prestazione di lavoro si obblighino solidalmente due lavoratori. In tal caso deve essere indicata nel contratto la distribuzione dell’orario prevista tra i lavoratori. Il rispettivo trattamento economico e i relativi obblighi fiscali e contributivi sono stabiliti in relazione alla distribuzione contrattuale dell’orario, fermo restando l’obbligo reciproco di sostituzione tra i lavoratori e la loro responsabilità reciproca per la compensazione economica della sostituzione, secondo le intese liberamente intercorse tra di loro, delle quali non è dovuta alcuna annotazione nel libro-paga aziendale. La prestazione resta sospesa soltanto in caso di impedimento contemporaneo di entrambi i lavoratori.

&lt;p&gt;
            5. Salva diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un contratto di lavoro normale.

&lt;p&gt;
 

&lt;b&gt;Articolo 2109&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Riposo domenicale, festivo e annuale

&lt;p&gt;
            1. Il lavoratore dipendente ha diritto a un giorno di riposo ogni sette di lavoro, di regola in coincidenza con la domenica, o con l’altro giorno di riposo settimanale previsto da una intesa tra lo Stato italiano e la comunità religiosa cui il lavoratore appartenga. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e del welfare sono individuate le attività per le quali la regola della coincidenza del riposo settimanale con la domenica non si applica.

&lt;p&gt;
            2. In aggiunta al riposo settimanale, il lavoratore dipendente ha diritto ogni anno a dieci altri giorni di riposo infrasettimanale retribuito, coincidenti di regola con le festività individuate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

&lt;p&gt;
            3. Il lavoro prestato di domenica o in giorni festivi deve essere retribuito con una maggiorazione non inferiore al 10 per cento della retribuzione globale normale.

&lt;p&gt;
            4. Il lavoratore dipendente ha diritto a quattro settimane di riposo retribuito per ciascun anno di lavoro, nel tempo che il titolare dell’azienda stabilisce, tenuto conto delle esigenze aziendali e degli interessi personali e familiari del lavoratore stesso. Si applicano in proposito le disposizioni contenute nella sezione ** della direttiva comunitaria n. 93/104.

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Articolo 2110&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Impedimenti personali alla prestazione lavorativa

&lt;p&gt;
            1. Nel caso di infermità che costituisca impedimento alla prestazione per più di tre giorni di lavoro, è dovuta al lavoratore dipendente la retribuzione nella misura stabilita dal contratto collettivo applicabile. In difetto di disciplina applicabile, la retribuzione è dovuta nella misura di quattro quinti dell’ultima retribuzione precedente all’insorgere dell’infermità, per la durata di centoottanta giorni di calendario nell’arco di trecensosessantacinque.

&lt;p&gt;
            2. È equiparato all’infermità in fase acuta il trattamento terapeutico preventivo non differibile, prescritto da medico specialista di presidio sanitario pubblico.

&lt;p&gt;
            3. Sono equiparati al periodo di infermità di cui al comma 1 i periodi di astensione dal lavoro necessari per la donazione di sangue o di midollo osseo, o di altro organo.

&lt;p&gt;
            4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3  il datore di lavoro o committente ha facoltà di recedere dal contratto a norma dell’articolo 2119 soltanto dopo il compimento del periodo di comporto stabilito dal contratto collettivo applicabile. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il recesso è consentito allo scadere dei 180 giorni di calendario di astensione dal lavoro nell’arco di 365.
&lt;p&gt;

            5. Il prestatore è tenuto a comunicare il proprio stato di infermità entro il primo giorno dal suo manifestarsi al datore di lavoro o committente. Questi può chiedere che l’idoneità dell’infermità a giustificare l’astensione dal lavoro sia controllata dai servizi medici ispettivi degli istituti previdenziali, o da un servizio medico ispettivo istituito e regolato mediante contratto collettivo stipulato a norma dell’articolo 2071. Il lavoratore ha l’onere di tenersi a disposizione per la visita ispettiva domiciliare in due fasce orarie giornaliere di due ore ciascuna, collocate, salva diversa pattuizione, tra le dieci e le dodici antimeridiane e tra le quattro e le sei pomeridiane.

&lt;p&gt;
            6. Quando la sospensione per infermità abbia durata superiore a 7 giorni di calendario o si determini ripetutamente per periodi più brevi, o quando lo stato di infermità si determini in luogo diverso dal domicilio abituale e non agevolmente raggiungibile dai servizi medici ispettivi, il prestatore ha l’onere di fornire a questi, su richiesta loro o del datore di lavoro o committente, una relazione del proprio medico curante sull’infermità da cui è affitto e le terapie praticate.

&lt;p&gt;
            7. Il lavoratore dipendente ha diritto a 15 giorni di permesso retribuito in occasione del matrimonio. Ha diritto inoltre a permessi non retribuiti per gravi eventi familiari o per l’adempimento di doveri civili quali la testimonianza in giudizio e lo svolgimento di funzioni in uffici elettorali.

&lt;p&gt;
            8. Il lavoratore dipendente ha diritto all’aspettativa non retribuita per l’assolvimento di cariche politiche elettive.

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Articolo 2111&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Maternità, paternità e congedi parentali

&lt;p&gt;
            1. Dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del neonato è nullo il licenziamento della lavoratrice madre, salvo che per motivi disciplinari o per chiusura dell’azienda. Lo stesso divieto si applica per il periodo di un anno dall’affidamento preadottivo di un figlio.

&lt;p&gt;
            2. La lavoratrice in istato di gravidanza ha diritto a essere adibita a mansioni compatibili con la salute propria e del nascituro. Qualora l’impossibilità dello spostamento a mansioni compatibili sia accertato dalla commissione all’uopo istituita presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, essa ha diritto alla sospensione della prestazione. La lavoratrice ha diritto, in tal caso, a un trattamento economico pari a quattro quinti dell’ultima retribuzione, quando il rapporto di lavoro sia in corso da almeno sessanta giorni prima dell’inizio della gravidanza. L’importo del trattamento è rimborsato al datore di lavoro o committente dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il quale provvede al pagamento diretto in favore della lavoratrice nel caso di cessazione del rapporto durante il periodo di erogazione.

&lt;p&gt;
            3. La sospensione della prestazione è comunque obbligatoria per un periodo di almeno un mese prima della data prevista del parto e per almeno tre mesi dopo tale data. La lavoratrice madre ha inoltre diritto a un ulteriore mese di astensione dal lavoro, del quale può usufruire a sua scelta prima o dopo il parto, nonché al trattamento economico di cui al comma 2 a carico dell’istituto previdenziale, per il periodo complessivo di cinque mesi.

&lt;p&gt;
            4. I genitori del neonato o figlio adottivo, entro i primi tre anni dalla sua nascita o affidamento preadottivo, hanno diritto in alternativa tra loro a un ulteriore periodo di sospensione della prestazione, complessivamente non superiore a sei mesi, con trattamento economico a carico dell’istituto previdenziale pari al trenta per cento dell’ultima retribuzione se a godere della sospensione è la madre, pari al quaranta per cento se a goderne è il padre.

&lt;p&gt;
            5. La lavoratrice madre ha diritto, fino al compimento del primo anno di età del neonato o figlio adottivo, a un permesso retribuito di due ore per ogni giornata lavorativa di durata pari o superiore a sei ore, di un’ora per ogni giornata lavorativa di durata inferiore.

&lt;p&gt;
            6. I genitori del neonato hanno diritto, in alternativa tra loro, a ulteriori periodi di sospensione della prestazione non retribuita per infermità del figlio minore di otto anni, fino a un massimo complessivo di dieci mesi. Per il controllo di tale infermità si applicano le disposizioni contenute nel comma 3 dell’articolo 2110.

&lt;p&gt;
 

&lt;b&gt;Articolo 2112&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Trasferimento di azienda
&lt;p&gt;

            1. Costituisce trasferimento di azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

&lt;p&gt;
            2. Quando il trasferimento coinvolga più di 15 lavoratori dipendenti, il cedente e il cessionario che hanno deciso di stipulare il relativo atto sono tenuti a informarne, con almeno 25 giorni di anticipo le rappresentanze sindacali aziendali interessate e i sindacati di categoria che hanno stipulato i contratti collettivi applicabili ai lavoratori interessati, ai fini dell’esame congiunto preventivo delle conseguenze giuridiche ed economiche del trasferimento stesso sulle condizioni dei lavoratori dipendenti interessati e delle eventuali misure previste nei loro confronti. Principi e regole fissati dall’Unione Europea in materia di parità di trasferimento di azienda costituiscono standard immediatamente applicabili per la determinazione dei diritti e obblighi delle parti dei rapporti di lavoro. Si applicano integralmente, in particolare, le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie n. 2001/23 e ****/***.

&lt;p&gt;
            3. In caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro dipendente continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. I contratti collettivi applicabili ai rapporti ceduti al momento del trasferimento continuano ad applicarsi fino alla rispettiva scadenza o sostituzione mediante altri contratti collettivi.

&lt;p&gt;
            4. Il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui al comma 3 dell’articolo 2113 il lavoratore può liberare il cedente dai suoi debiti.

&lt;p&gt;
            5. Il cedente è obbligato in solido con il cessionario per i crediti derivanti in capo al lavoratore a norma dell’articolo 2119 dal licenziamento non disciplinare intimato entro tre anni dal trasferimento.

&lt;p&gt;
            6. Il lavoratore le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica in conseguenza del trasferimento nei tre mesi successivi, e che per tale motivo rassegni le dimissioni, ha diritto al trattamento stabilito dall’articolo 2119 per il caso di licenziamento per motivi non disciplinari.

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Articolo 2113&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Rinunzie e transazioni
&lt;p&gt;

            1. Gli atti con i quali un lavoratore dipendente rinunci per il futuro a protezioni o diritti posti inderogabilmente in suo favore da disposizioni legislative o collettive, o comunque accetti che il rapporto di lavoro sia disciplinato in modo per lui meno favorevole rispetto alle dette disposizioni, sono nulli e sono sostituiti dalle disposizioni stesse.

&lt;p&gt;
            2. Gli atti con i quali un lavoratore dipendente rinunci a diritti derivanti dall’avvenuta violazione nei suoi confronti di disposizioni inderogabili legislative o collettive sono annullabili. L’impugnazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data dell’atto invalido, se successiva. L’impugnazione può avvenire mediante qualsiasi atto scritto del lavoratore, anche stragiudiziale, idoneo a manifestarne la volontà.

&lt;p&gt;
            3. La disposizione contenuta nel comma 2 non si applica alle rinunce o transazioni stipulate dal lavoratore in sede giudiziale, oppure davanti alla commissione di conciliazione e arbitrato presso la Direzione provinciale per l’impiego, oppure con l’assistenza di un rappresentante sindacale di sua fiducia, accreditato dall’associazione sindacale per lo svolgimento di tale funzione.

&lt;p&gt;
 

&lt;b&gt;Articolo 2114&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Diritto del lavoratore alla riservatezza
&lt;p&gt;

            1. L’inviolabilità della sfera riservata del lavoratore è protetta anche nel luogo di lavoro. Ferma restando la protezione dei dati personali disposta dalla legge, è garantita al lavoratore l’inaccessibilità:
&lt;p&gt;
   a) degli spazi fisici chiusi che gli vengano assegnati per uso personale nel posto di lavoro o in locali ausiliari;&lt;br /&gt;

   b) della casella di posta elettronica che gli venga assegnata per uso personale;&lt;br /&gt;

   c) della corrispondenza personale, distinta da quella inerente al suo ufficio o funzione, che pervenga presso l’azienda o da questa venga spedita.
&lt;p&gt;


            2. Il datore di lavoro o committente può sottoporre i propri dipendenti a test attitudinali, motivazionali, o psico-reattivi soltanto in funzione dell’accertamento delle rispettive capacità rilevanti ai fini della prestazione lavorativa. Fermo quanto disposto nel comma 2, lettera b), dell’articolo 2087, l’effettuazione dei test suddetti deve essere preceduta con almeno dieci giorni di anticipo dalla comunicazione ai lavoratori stessi che vi saranno sottoposti e alle rappresentanze sindacali aziendali della natura delle indagini, delle finalità per cui esse vengono disposte e delle tecniche applicate.

&lt;p&gt;
            3. Le perquisizioni sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili per la tutela del patrimonio aziendale. In tal caso esse possono essere effettuate soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali; si applicano in proposito le disposizioni contenute nel comma 3 dell’articolo 2115. Esse devono in ogni caso essere effettuate all’uscita del luogo di lavoro, con l’applicazione di sistemi di selezione automatica e con modalità tali da salvaguardare la dignità e la riservatezza del lavoratore.

&lt;p&gt;
 

&lt;b&gt;Articolo 2115&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Controlli del datore di lavoro
&lt;p&gt;

            1. Il datore di lavoro o committente può impiegare guardie armate soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Queste non possono essere adibite a funzioni di controllo sulle prestazioni di lavoro, né accedere con le armi al luogo di svolgimento delle prestazioni stesse.

&lt;p&gt;
            2. Il nome e le mansioni specifiche degli addetti alla vigilanza sull’attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati e resi permanentemente conoscibili. Questa disposizione non deve essere interpretata in modo tale da precludere la possibilità di indagini e ispettive e controlli a campione sulla regolarità e correttezza dei rapporti tra i lavoratori dipendenti e i clienti, utenti o altri interlocutori esterni dell’azienda.

&lt;p&gt;
            3. È vietata l’istallazione e l’uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature finalizzate al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature che siano richiesti da esigenze inerenti alla produzione o alla sicurezza delle persone e dei beni, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In caso di disaccordo tra queste, l’accordo è valido se stipulato con quelle rappresentative della maggioranza, a norma dell’articolo 20**. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro o committente, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti o apparecchiature.

&lt;p&gt;
            4. Quando l’azienda sia dotata di una rete informatica interna, la disposizione di cui al comma 3 si applica all’installazione e all’uso di programmi informatici che rispondano a esigenze inerenti alla produzione o alla sicurezza delle persone e dei beni, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori in tempo reale. Essi devono comunque essere strutturati in maniera tale da:
&lt;p&gt;
   a) ridurre al minimo necessario la memorizzazione e l’uso di dati che consentano il controllo a distanza della singola prestazione di lavoro;&lt;br /&gt;

   b) cancellare periodicamente e automaticamente i dati relativi all’accesso individuale a internet o al traffico telematico, la cui conservazione non risponda a giustificate esigenze aziendali.

&lt;p&gt;
            5. Nei casi di cui al comma 4, il trattamento di dati personali è limitato alle informazioni indispensabili per il perseguimento di finalità preventivamente determinate ed è effettuato secondo modalità strettamente proporzionate alle finalità stesse.

&lt;p&gt;
 

&lt;b&gt;Articolo 2116&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Sospensione della prestazione nell’interesse del datore di lavoro o committente

&lt;p&gt;
            1. Quando l’imprenditore disponga la sospensione totale o parziale della prestazione nel proprio interesse, e la sospensione abbia durata pari o inferiore a dieci giorni lavorativi nell’arco di 180 di calendario, il prestatore ha diritto all’intera retribuzione ordinaria. Per i periodi di sospensione eccedenti, il prestatore ha diritto a quattro quinti della retribuzione ordinaria. In quest’ultimo caso la protrazione della sospensione deve essere preceduta dall’informazione circa i motivi per cui la prosecuzione normale delle prestazioni lavorative determinerebbe una perdita per l’impresa, nonché le prospettive e il personale interessato, comunicata con almeno cinque giorni di anticipo alle rappresentanze sindacali aziendali, o, in difetto di queste, alle organizzazioni sindacali territoriali competenti, nonché in ogni caso ai dipendenti interessati.

&lt;p&gt;
            2. Durante i periodi di sospensione di cui al comma 1 il prestatore è obbligato a partecipare alle iniziative di aggiornamento o riqualificazione professionale che vengano promosse dall’imprenditore. Fermo tale obbligo, nel periodo eccedente i primi dieci giorni il prestatore è libero di svolgere attività lavorativa in favore di terzi, dandone comunicazione all’imprenditore, il quale in tal caso è esonerato dalla prestazione retributiva per il periodo di lavoro prestato in favore di terzi, fino a concorrenza con la retribuzione pagata dai terzi medesimi al lavoratore.

&lt;p&gt;
            3. Ciascun imprenditore che occupi più di 15 dipendenti è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di cui al comma 1, presso la Cassa integrazione guadagni istituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale. L’assicurazione obbligatoria copre tre quarti dell’importo di cui al comma 1, per un periodo complessivo massimo di 52 settimane nell’arco di 104, sotto condizione che il lavoro riprenda effettivamente per almeno due mesi al termine della sospensione. Il premio è determinato secondo le disposizioni emanate con decreto del ministro del lavoro, della salute e del welfare, tenendosi conto dell’entità delle sospensioni disposte da ciascuna impresa.

&lt;p&gt;
            4. Nelle situazioni di crisi dichiarata con decreto del ministro del lavoro, della salute e del welfare, di concerto con i ministri dell’economia e delle attività produttive, e nel rispetto dell’ordinamento comunitario in materia di aiuti di Stato, alle aziende assicurate presso la Cassa integrazione guadagni appartenenti a settori in crisi, che sospendano dal lavoro propri dipendenti per difficoltà derivanti dalla crisi stessa o per ristrutturazione aziendale viene rimborsato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale un importo corrispondente a sette ottavi di quanto erogato ai dipendenti stessi per il periodo massimo di un anno di protrazione della sospensione oltre il limite di cui al comma 3. L’importo deve essere restituito se dopo la cessazione della sospensione il lavoro non riprende per la durata di almeno due mesi

 
&lt;p&gt;

&lt;b&gt;Articolo 2117&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Recesso del prestatore di lavoro

&lt;p&gt;
             1. Il prestatore di lavoro a tempo indeterminato può rassegnare le dimissioni dandone preavviso alla controparte nel termine previsto dal contratto.

&lt;p&gt;
            2. Il prestatore di lavoro che rassegni le dimissioni per colpa grave del datore di lavoro o committente non è tenuto al preavviso. Quando il contratto sia a termine, egli ha diritto in tal caso al risarcimento in relazione al mancato reddito e al danno professionale derivante dalla cessazione anticipata del rapporto. Quando il contratto sia a tempo indeterminato, egli ha diritto al trattamento stabilito dall’articolo 2119 per il caso di licenziamento per motivi non disciplinari. Grava sul datore di lavoro l’onere della prova dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi: grava sul lavoratore l’onere della prova dell’inadempimento degli altri obblighi contrattuali o del diverso motivo delle dimissioni in tronco.

&lt;p&gt;
 3. È vietata la detenzione e conservazione da parte del datore di lavoro, in costanza di rapporto, di un documento sottoscritto da un lavoratore dipendente, contenente una dichiarazione di recesso unilaterale o consensuale dal rapporto con data in bianco. Il trasgressore è punito con l’ammenda da 5.000 a 20.000 euro, salvo che il fatto costituisca fase attuativa di reato più grave, giunto a compimento.

&lt;p&gt;
 4. Il prestatore di lavoro che abbia rassegnato le dimissioni o stipulato la risoluzione consensuale del rapporto, quale che sia la forma dell’atto, ha facoltà di revocare l’atto entro tre giorni dalla sua comunicazione al datore di lavoro o committente, quando si tratti di recesso unilaterale, o dalla sua stipulazione, quando si tratti di recesso bilaterale. La revoca deve essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.

&lt;p&gt;
 5. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.

&lt;p&gt;
 6. In caso di controversia grava sul lavoratore l’onere della dimostrazione della data di comunicazione della revoca, sul datore di lavoro l’onere della dimostrazione della data dell’atto di recesso.

&lt;p&gt;
 

&lt;b&gt;Articolo 2118&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Recesso del datore di lavoro o committente

&lt;p&gt;
  1. Il recesso del datore di lavoro o committente deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta.

&lt;p&gt;
   2. Decorso il periodo di prova, il datore di lavoro o committente può legittimamente recedere dal rapporto di lavoro:
&lt;p&gt;
   a) per una mancanza grave del lavoratore, mediante licenziamento disciplinare in tronco o con il preavviso previsto dal contratto collettivo o individuale;&lt;br /&gt;

   b) per motivi economici, tecnici od organizzativi, mediante il licenziamento disciplinato dall’articolo 2119.
&lt;p&gt;

   3. Nel caso del licenziamento disciplinare, fermo quanto disposto dall’articolo 2106, grava sul datore di lavoro o committente l’onere della prova circa la mancanza grave imputata al lavoratore. Quando il licenziamento disciplinare sia viziato da difetto procedurale o da difetto di giustificazione, il giudice, valutate le circostanze, la natura del vizio e il comportamento delle parti, condanna il datore di lavoro o committente al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore, oppure alla ricostituzione del rapporto di lavoro, oppure a entrambe le sanzioni. Quando non vi sia condanna alla reintegrazione, il risarcimento del danno non può essere inferiore a 5 mensilità più una per ciascun anno di anzianità di servizio. Quando il risarcimento si accompagni alla reintegrazione, esso non può essere superiore all’importo della retribuzione perduta dal lavoratore nel periodo tra il licenziamento e la reintegrazione.

&lt;p&gt;
   4. Nel caso di condanna alla ricostituzione del rapporto di lavoro, ciascuna delle parti ha facoltà di optare, in alternativa alla ricostituzione, per il pagamento a carico del datore di lavoro o committente di un indennizzo sostitutivo pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione.

&lt;p&gt;
    5. Nelle organizzazioni di tendenza a carattere non imprenditoriale che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, religiosa, sindacale, culturale o di istruzione, e nelle unità produttive autonome di dimensioni inferiori ai 16 dipendenti, appartenenti ad aziende di dimensioni complessive inferiori ai 61 dipendenti, in caso di soccombenza nel giudizio avente a oggetto un licenziamento disciplinare non può essere disposta la ricostituzione del rapporto di lavoro.

&lt;p&gt;
     6. Nelle unità produttive autonome di dimensioni inferiori ai 16 dipendenti, appartenenti ad aziende di dimensioni complessive inferiori ai 61 dipendenti, i limiti del risarcimento di cui al comma 4 sono dimezzati.

 
&lt;p&gt;
&lt;i&gt;Per opportunità tecniche&lt;/i&gt;, il Testo, dall' &lt;b&gt;Articolo 2119&lt;/b&gt;, all'art. &lt;b&gt;Articolo 2134&lt;/b&gt;, (collaborazioni di pubblica utilità), viene rimandato per la lettura integrale, alla pagina del sito web del Sen. Ichino [con la funzione OpenPolis &lt;b&gt;vai alla pagina&lt;/b&gt;].&lt;br /&gt;



         &lt;br/&gt;fonte: &lt;a href=&quot;http://www.pietroichino.it/?p=4896&quot;&gt;pietroichino.it&lt;/a&gt;</summary>
</entry>
<entry>
  <title>Enzo BIANCO: «Con il nostro voto vogliamo fermare questa idea della sicurezza» </title>
  <link rel="alternate" href="http://politici.openpolis.it/dichiarazione/2009/07/02/enzo-bianco/%C2%ABcon-il-nostro-voto-vogliamo-fermare-questa-idea-della-sicurezza%C2%BB/391810"></link>
  <updated>2009-07-02T00:00:00Z</updated>
  <author>
    <name>Openpolis</name>
    <author_email>info@openpolis.it</author_email>
  </author>
  <id>391810</id>
  <summary type="html">Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: PD) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
«L'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale è inefficace e in contrasto con il principio di eguaglianza previsto dalla nostra Costituzione»
&lt;p&gt;Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, i senatori del Gruppo del Partito Democratico voteranno convintamente a favore delle questioni pregiudiziali presentate da tutti i Gruppi delle opposizioni al disegno di legge che stiamo esaminando. I colleghi intervenuti hanno motivato con ricchezza di elementi e fondatezza di analisi le ragioni per cui occorre non procedere all'esame ulteriore del testo.

&lt;p&gt;
Voglio ricordare brevemente alcune delle ragioni poste a sostegno delle nostre pregiudiziali. In primo luogo, l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, con la procedura particolare ed eccezionale prevista, è da un canto inefficace e dall'altro in contrasto con il principio di eguaglianza previsto dalla nostra Costituzione. Ciò, inoltre, può incidere gravemente sull'esercizio di diritti fondamentali, come il diritto alla salute. Le considerazioni svolte dai colleghi della maggioranza non ci portano a modificare la nostra idea.

&lt;p&gt;
In secondo luogo, il prolungamento oltre ogni ragionevole durata della procedura di identificazione e di espulsione nei centri appositamente realizzati trasforma l'esigenza di limitare la libertà di un cittadino per il tempo strettamente necessario alla identificazione in una vera e propria lunga detenzione amministrativa, non dipendente dal comportamento di cui il soggetto interessato è responsabile.

&lt;p&gt;
In terzo luogo, l'istituzione delle cosiddette ronde è in palese e insuperabile contrasto con il principio che assegna solo ed esclusivamente allo Stato l'uso della forza a tutela dell'incolumità e della sicurezza delle persone e sempre nel rispetto della dignità delle persone stesse. Prima ancora che norma costituzionale e principio generale dell'ordinamento, tale monopolio è tratto distintivo degli stessi fondamenti della nostra civiltà giuridica.

&lt;p&gt;
Il complesso delle norme che così sinteticamente ho richiamato, signor Presidente, è riuscito in un piccolo straordinario miracolo.

&lt;p&gt;
Contro tali norme si è levata la voce unanime di tutte le opposizioni parlamentari. Dubbi e contrarietà sono state espresse anche da parte di colleghi dei Gruppi di maggioranza, che nell'altra Camera e nelle votazioni a scrutinio segreto hanno più volte manifestato evidente contrarietà e solo con il voto di fiducia sono stati ricondotti alla disciplina. Ancora, nei giornali di stamani, il Presidente della Camera dei deputati è tornato a manifestare seri dubbi sulle procedure di identificazione nel corso dei cosiddetti respingimenti.

&lt;p&gt;
Contro tali norme si è levata la voce unanime di tutte le organizzazioni degli appartenenti alle forze di polizia. In più occasioni, in convegni, in incontri e persino, onorevoli colleghi, in manifestazioni di piazza, i sindacati degli appartenenti alle forze di polizia, da Torino a Catania, hanno manifestato preoccupazione, sconcerto e indignazione. Questo Governo e questa maggioranza da un lato operano un taglio senza precedenti alle risorse destinate al comparto della pubblica sicurezza e dall'altro fanno regali pericolosi alla demagogia, consentendo che si contagi l'idea di una giustizia fai da te, tanto cara a quell'ideologia predemocratica, da far west, che riecheggia in alcune forze politiche.

&lt;p&gt;
Contro tali norme si è levata la voce unanime di tutte le organizzazioni internazionali, dall'Unione europea alle Agenzie dell'ONU, che spesso, non con il linguaggio felpato della diplomazia, hanno cercato di far ragionare questo Governo che ha pervicacemente deciso di imboccare una strada disumana ed inefficace insieme.

&lt;p&gt;
Contro queste norme, onorevoli colleghi, si è levata la voce di tutte le organizzazioni umanitarie e di tutte le fedi religiose, da quella degli appartenenti alle chiese protestanti, una per tutte la tavola valdese, a quella della chiesa cattolica che, a più riprese e con interventi anche della massima autorevolezza, ha richiamato al rispetto della persona umana. Un bel capolavoro, onorevoli colleghi, non c'è che dire.

&lt;p&gt;
Per tali ragioni, noi voteremo a favore delle questioni pregiudiziali che sono state presentate, per dare fiato anche in quest'Aula alla stragrande maggioranza del Paese che ragiona; ad un Paese che vuole e richiama più attenzione sulla domanda di sicurezza; che chiede e reclama dal Governo e dal Parlamento comportamenti coerenti, severità e rigore, sempre e contro chiunque, ma chiede di agire nel rispetto della dignità umana e dei valori fondamentali della nostra democrazia. Noi voteremo a favore delle questioni pregiudiziali perché l'impianto complessivo della vostra politica di sicurezza si sta rivelando clamorosamente sbagliato ed in contrasto con quella diffusa domanda di sicurezza sulla quale avete chiesto il voto agli italiani e che oggi state tradendo.

&lt;p&gt;
Sull'immigrazione scegliete la strada del reato, il cui solo effetto annuncio avrebbe dovuto avere ripercussioni mirabolanti e vi trovate con un numero di ingressi clandestini che non si registrava in Italia da molti anni. Quando finalmente scegliete la strada degli accordi e della cooperazione i risultati, al contrario, arrivano.

&lt;p&gt;
Anziché avviare una seria riforma dell'ordinamento della pubblica sicurezza che organizzi in modo più moderno ed efficace le forze di polizia e che, a parità di risorse, migliori la distribuzione sul territorio, innalzi la capacità preventiva e renda più professionali e meglio equipaggiati ed addestrati le donne e gli uomini dei nostri corpi di polizia, scegliete lo slogan e lo spot delle ronde e dei muscoli.

&lt;p&gt;
Questo disegno di legge, questa idea della sicurezza noi oggi la vogliamo fermare anche con il nostro voto.
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Intervento al Senato di Enzo Bianco sul disegno di legge del Governo&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;

&lt;br/&gt;fonte: &lt;a href=&quot;http://www.ildito.it/a_3140&quot;&gt;Il Dito.it&lt;/a&gt;</summary>
</entry>
<entry>
  <title>ANTONIO BASSOLINO: «Un disegno di legge in Regione per indennità più basse a consiglieri e assessori»</title>
  <link rel="alternate" href="http://politici.openpolis.it/dichiarazione/2009/04/03/antonio-bassolino/%C2%ABun-disegno-di-legge-in-regione-per-indennit%C3%A0-pi%C3%B9-basse-a-consiglieri-e-assessori%C2%BB/390866"></link>
  <updated>2009-04-03T00:00:00Z</updated>
  <author>
    <name>Openpolis</name>
    <author_email>info@openpolis.it</author_email>
  </author>
  <id>390866</id>
  <summary type="html">Alla data della dichiarazione: Pres. Giunta Regione Campania (Partito: DS) - Consigliere Regione Campania (Lista di elezione: DS) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
La giunta regionale della Campania, su proposta del presidente Antonio Bassolino, ha approvato un disegno di legge per la riduzione delle indennità di carica degli assessori e dei consiglieri regionali. Il provvedimento prevede una riduzione sia delle indennità che dei rimborsi.&lt;br /&gt;
 «Al momento - si spiega in una nota - le indennità mensili lorde sono pari all'80% di quelle che percepiscono i membri della Camera dei Deputati. Il disegno di legge della giunta fissa la nuova percentuale al 65% delle indennità parlamentare». L'intera manovra, comprensiva della riduzione dei rimborsi spese in eguale misura, produce un risparmio pro-capite mensile di euro 2896,64, pari a circa 2,4 milioni di euro annui complessivi.&lt;br /&gt;
 «Stiamo attraversando - sottolinea Bassolino - un momento difficile a causa della crisi economica internazionale. La giunta è già intervenuta in queste settimane stanziando 120 milioni di euro per integrare il reddito dei cassintegrati e precari, mentre altre misure sono in corso di definizione. Col provvedimento di oggi abbassiamo i costi della politica e destiniamo le risorse risparmiate al contrasto alla povertà e al sistema del welfare regionale». «Chi amministra la cosa pubblica - aggiunge il governatore - deve sempre mettere al centro le necessità di chi è più debole. Il disegno di legge è già stato inoltrato al Consiglio regionale con la richiesta di procedura abbreviata. Auspico dunque - conclude Bassolino - che l'assemblea lo approvi con la massima urgenza».&lt;br /&gt;
&lt;br/&gt;fonte: &lt;a href=&quot;http://www.ilmattino.it/stampa_articolo.php?id=53335&quot;&gt;Il Mattino&lt;/a&gt;</summary>
</entry>
<entry>
  <title>Emma BONINO: Testamento biologico. «Giusto fermarsi, quel testo è frutto dell'emotività» -  INTERVISTA</title>
  <link rel="alternate" href="http://politici.openpolis.it/dichiarazione/2009/02/28/emma-bonino/testamento-biologico-%C2%ABgiusto-fermarsi-quel-testo-%C3%A8-frutto-dellemotivit%C3%A0%C2%BB-intervista/388905"></link>
  <updated>2009-02-28T00:00:00Z</updated>
  <author>
    <name>Openpolis</name>
    <author_email>info@openpolis.it</author_email>
  </author>
  <id>388905</id>
  <summary type="html">Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: PD) - Vicepres. Senato  &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
Per Emma Bonino, vicepresidente del Senato e guida storica dei radicali italiani, il no alla moratoria legislativa sul tema del fine vita chiesta con un appello bipartisan che reca la sua firma e quella di altri sette senatori è di sicuro un errore, ma non va nemmeno drammatizzato. Il riferimento implicito è all`intervento del presidente dell`Assemblea di Palazzo Madama, Renato Schifani in cui si apre alla possibilità di far slittare di qualche settimana l`esame del disegno di legge Calabrò previsto per giovedì prossimo.&lt;br /&gt;


&lt;b&gt;Non tutto è perduto, insomma? C`è ancora spazio per un confronto reale fondo su un tema così delicato girare come il testamento biologico?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;


«Il cammino mi sembra ancora irto, si vedrà. Intanto manca ancora un parere della commissione Affari Costituzionali. Il voto sugli emendamenti comincia solo martedì sera. Non so perciò come si approderà in Aula giovedì. Poi naturalmente c`è la Camera. Insomma il cammino è ancora lungo, c`è ancora molto tempo».&lt;br /&gt;

&lt;b&gt;
L`ennesimo capitolo giudiziario innescato dalla denuncia nei confronti di Beppino Englaro complica ulteriormente le cose?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;


«È un atto dovuto. Un`associazione presenta un esposto e la Procura procede. Diamo tempo al tempo, vedremo come finirà questa storia».&lt;br /&gt;

&lt;b&gt;
Come a dire, mettiamo la sordina alle polemiche?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;


«La verità è che da molti mesi tutto il Paese è stato concentrato su questa vicenda. Ed è stato in qualche modo manipolato attraverso un bombardamento mediatico che ha superato qualsiasi precedente. Ora però la questione è un`altra, il compito che ci attende è fare una legge erga omnes. Ebbene, io credo che ancora non esista un clima di distacco sufficiente per legiferare con un minimo di raziocino su norme che riguardano tutti».&lt;br /&gt;


&lt;b&gt;Eppure i tentativi di mediazione non mancano.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;


«Vedo. Ma si tratta, sia nel Pd che nel centrodestra, di tentativi molto affrettati e scritti in modo insostenibile. Poi c`è persino chi, ad esempio, all`interno del centrodestra pensa che il testo Calabrò sia. addirittura troppo morbido. Mi sembra davvero che la confusione sia alta sotto il cielo».&lt;br /&gt;

&lt;b&gt;
Quindi serve più tempo?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;


«Certo e questo lo hanno capito in entrambi gli schieramenti, come dimostrano le firme in calce all`appello per una moratoria. Si avverte l`esigenza di andare oltre l`emozione del caso, della fretta piuttosto che dell`urgenza di intervenire sulla materia (peraltro legiferare sull`onda dell`attualità partendo da un caso specifico è sempre sbagliato). E cominciano ad affiorare i dubbi sulla compatibilità costituzionale e sui veri e propri sgorbi contenuti del testo Calabrò».&lt;br /&gt;

&lt;b&gt;
Per esempio?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;


«Non si può pretendere che uno vada dal notaio ogni tre anni col medico e il fiduciario e, in più, che il documento stilato non sia nemmeno vincolante. Che tutto questo sia sostanzialmente inutile hanno cominciato a capirlo anche a destra. Insisto, in queste condizioni forse è meglio farsi una doccia...».&lt;br /&gt;


&lt;b&gt;Tra l`altro, da cosa nasce l`esigenza di tempi così serrati?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;


«Ricordo bene quella notte in Senato, quando il governo per ritirare il disegno di legge e per rinviarlo in commissione chiese una data certa per il ritorno in aula del provvedimento. Nel frattempo però ne sono successe di cose. E io non posso che ripetere che prima di fare una legge che riguarda milioni di cittadini ci sarebbe bisogno di un clima ben diverso da quello attuale. C`è ancora troppa tensione. Piuttosto che confrontarsi con il massimo della serenità possibile, a farla da padrone è ancora la logica del &quot;chi vince e chi perde&quot;».&lt;br /&gt;
&lt;br/&gt;fonte: &lt;a href=&quot;http://sfoglia.ilmattino.it/mattino/view.php?data=20090228&amp;ediz=NAZIONALE&amp;npag=8&amp;file=obj_155.xml&amp;type=STANDARD&quot;&gt;Il Mattino - Gino Cavallo&lt;/a&gt;</summary>
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  <title>Pietro ICHINO: Trasporti. «Proposta positiva però serve meno rigidità».  -  INTERVISTA</title>
  <link rel="alternate" href="http://politici.openpolis.it/dichiarazione/2009/02/26/pietro-ichino/trasporti-%C2%ABproposta-positiva-per%C3%B2-serve-meno-rigidit%C3%A0%C2%BB-intervista/390491"></link>
  <updated>2009-02-26T00:00:00Z</updated>
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    <name>Openpolis</name>
    <author_email>info@openpolis.it</author_email>
  </author>
  <id>390491</id>
  <summary type="html">Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: PD) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Senatore Pietro Ichino, condivide la proposta dello sciopero virtuale nel settore dei trasporti?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;

«Sono stato forse il primo a studiarlo e a proporlo, in Italia, già dieci anni or sono. E il PD ha presentato già nell’ottobre scorso un &lt;a href=&quot;http://www.pietroichino.it/?p=385&quot;&gt;disegno di legge&lt;/a&gt;  in proposito. Su questo terreno è semmai il governo in ritardo. C´è però una cosa che non mi convince nella bozza del governo».&lt;br /&gt;

&lt;b&gt;Quale?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;

«L´idea che in qualche settore lo sciopero virtuale possa sostituire integralmente per legge lo sciopero tradizionale. Questo mi sembra sbagliato: lo sciopero virtuale deve essere sempre, nella vertenza sindacale, uno strumento in più rispetto allo sciopero tradizionale».&lt;br /&gt;

&lt;b&gt;La dichiarazione preventiva e individuale di adesione allo sciopero non limita il diritto tutelato dalla Costituzione?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;

«Ho sostenuto e argomentato quattro anni fa l´opportunità di questa misura nel mio libro A che cosa serve il sindacato. Solo in riferimento ai servizi pubblici essenziali, però; qui, infatti, la legge già stabilisce l´obbligo per tutte le parti di cooperare al fine della piena informazione preventiva degli utenti circa gli effetti dello sciopero sulla funzionalità del servizio. Finora la norma è stata intesa come riferita soltanto ai sindacati e alle imprese che gestiscono i servizi pubblici; ma non si vede proprio il motivo per cui non debbano essere considerati come parte obbligata anche i singoli lavoratori».&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;
Vincolare la possibilità di proclamare uno sciopero a determinati requisiti di rappresentatività sindacale non è in contrasto con lo stesso diritto di sciopero?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;

«No. L´articolo 40 della Costituzione attribuisce alla legge ordinaria il potere di regolare la materia. E in quasi tutti i Paesi europei maggiori (esclusa solo la Francia) vigono regole di questo genere: penso alla Germania, all´Inghilterra, alla Spagna, alla Grecia, e a tanti altri ordinamenti nazionali. Non vedo proprio come si potrebbe sostenere che solo da noi sia vietato adottarle. D´altra parte, nel settore dei trasporti pubblici, in Italia, la frequenza degli scioperi è da decenni assolutamente abnorme: mediamente più di uno sciopero al mese, in ciascuno dei comparti principali, dagli aerei ai treni, ai trasporti municipali. Questo è il motivo per cui anche il Gruppo dei senatori del PD ha svolto nell’autunno scorso delle consultazioni su questo punto con le confederazioni maggiori, gli imprenditori e le associazioni degli utenti su di un &lt;a href=&quot;http://www.pietroichino.it/?p=758&quot;&gt;proprio disegno di legge&lt;/a&gt;, di cui sono estensore e primo firmatario e che ho presentato alla Presidenza del Senato proprio oggi». 
 

 &lt;br /&gt;


&lt;br/&gt;fonte: &lt;a href=&quot;http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&amp;currentArticle=KWALM&quot;&gt;la Repubblica - Roberto Mania&lt;/a&gt;</summary>
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  <title>Roberto DI GIOVAN PAOLO: Testamento biologico: PD cercherà di redigere un disegno di legge entro fine anno; una legge in materia per noi è priorità.</title>
  <link rel="alternate" href="http://politici.openpolis.it/dichiarazione/2008/11/25/roberto-di-giovan-paolo/testamento-biologico-pd-cercher%C3%A0-di-redigere-un-disegno-di-legge-entro-fine-anno-una-legge-in-materia-per-noi-%C3%A8-priorit%C3%A0/382600"></link>
  <updated>2008-11-25T00:00:00Z</updated>
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    <name>Openpolis</name>
    <author_email>info@openpolis.it</author_email>
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  <id>382600</id>
  <summary type="html">Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: PD) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Siamo dello stesso avviso del presidente Napolitano. Non per nulla come Pd al Senato, con un ordine del giorno, abbiamo impegnato l'aula di palazzo Madama a mettere a punto un ddl sul testamento biologico entro la fine dell'anno. La decisione non puo' essere lasciata ne' al medico rianimatore ne' al giudice. Se l'obiettivo temporale di fine 2008 non fosse rispettato, per il Pd rimane un punto fermo l'approvazione di una legge in materia, affinche' ognuno decida in un corretto rapporto medico-paziente nel rispetto di chi ha lo stesso approccio del papa' di Eluana ma anche di chi eventualmente decida di fare la scelta opposta&lt;br/&gt;fonte: &lt;a href=&quot;http://www.asca.it/moddettnews.php?idnews=793242&amp;canale=ORA&amp;articolo=ELUANA:%20DI%20GIOVAN%20PAOLO%20(PD),%20SERVE%20LEGGE%20ENTRO%20ANNO&quot;&gt;ASCA&lt;/a&gt;</summary>
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