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Dichiarazione di Loredana DE PETRIS

Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: IU-Verdi-Com) 


 

Gruppi di Acquisto Solidale

  • (07 novembre 2007) - fonte: Equologia.it - inserita il 10 dicembre 2007 da 24
    "Nella borsa della spesa possono trovare lo spazio che meritano l'attenzione all'ambiente e alla solidarietà sociale. Mi sembra questa la prima positiva conclusione che si può trarre dall'approvazione, durante l'esame in Commissione Bilancio della Legge finanziaria, dell'emendamento, a mia prima firma, che prevede la definizione giuridica dei gruppi di acquisto solidali e ne chiarisce, senza possibilità di equivoci, il regime fiscale. Grazie alla costante e preziosa collaborazione degli amici della rete e alla luce delle conclusioni dell'ultimo incontro nazionale, abbiamo proposto un testo che indica sinteticamente le caratteristiche dell'esperienza dei gruppi di acquisto e consente ad eventuali altri referenti istituzionali (Regioni, enti locali etc..) che intendano approvare progetti di sostegno in questo campo di disporre di un riferimento giuridico certo. L'esenzione dal regime IVA e dall'imposta sul reddito per le attività di acquisto collettivo e distribuzioni rivolte agli aderenti chiude inoltre definitivamente la strada ad eventuali interpretazioni penalizzanti per i GAS da parte degli uffici tributari locali. Mi sembra un passo avanti importante sulla strada del consolidamento e della diffusione sul territorio dell'esperienza dei GAS, nella prospettiva di una economia solidale che prefigura un rapporto profondamente diverso fra produttori e consumatori." Sen. Loredana De Petris - capogruppo dei Verdi in Commissione Agricoltura D.D.L. N.1817: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) EMENDAMENTO APPROVATO ART. 5 Dopo il comma 47, inserire i seguenti: "47-bis. Sono definiti "gruppi di acquisto solidale" i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e vendita." 47-ter. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 47-bis, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, ferme restando le disposizioni di cui all'art.4, settimo periodo, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
    Fonte: Equologia.it | vai alla pagina
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Commenti (1)

  • Inserito il 16 dicembre 2007 da 24
    Nel testo della Finanziaria approvato alla Camera, l'articolo è il 9, commi da 78 a 80 78. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita. 79. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 78, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 80. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 78 e 79, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

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