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Dichiarazione di Sergio Antonio BERLATO

Alla data della dichiarazione: Deputato Parlamento EU  (Gruppo: Gruppo Unione per l' Europa delle nazioni) 


 

cari amici cacciatori

  • (06 maggio 2008) - fonte: il cacciatore - inserita il 08 maggio 2008 da 190
    i cacciatori infatti fanno botti di gioia... per un confronto vedi la legge attuale http://www.lalupusinfabula.it/Approfondimenti/testo-legge-157-caccia.htm Cari amici, prima di far presentare il disegno di legge di modifica della 157/92 da parte dei nostri Parlamentari, ritengo doveroso sottoporvi in anteprima la bozza del provvedimento in modo tale da consentirvi di fornirmi le vostre valutazioni ed i vostri suggerimenti. Saremo ben felici, grazie ai vostri consigli, di migliorare questa bozza al fine di presentarla quanto prima in Parlamento per farla approvare nel più breve tempo possibile. Grazie per il vostro contributo. Sergio Berlato Eccovi la Bozza di modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Art. 1. 1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, degli Istituti regionali, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività"; b) il comma 4 è abrogato; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, agli Istituti regionali, ovvero al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L'Istituto regionale e il comune provvedono ad informare l'Istituto nazionale". Art. 2. 1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: "Art. 5. - (Richiami vivi). - 1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province. 2. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività. 3. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cui al presente comma. 4. Le regioni disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria". Art. 3. 1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2-bis. Le regioni possono istituire con legge l'Istituto regionale per la fauna selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province. 2-ter. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Presidente della giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale. 2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano". Art. 4. 1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. Il territorio agro-silvo-pastoral e di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna. 3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastoral e da destinare a protezione della fauna selvatica, riportandole altresì all'interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati. 3-ter. In caso di inosservanza, da parte delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, interviene in via sostitutiva, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato tecnico faunistico-venatori o nazionale"; b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere"; c) al comma 8, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l'occasione, può essere svolta anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'art. 18?; d) al comma 8, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti: "h-bis) i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti; h-ter) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatori a, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni"; e) il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte della maggioranza dei proprietari, o conduttori interessati, la zona non può essere istituita". Art. 5 1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è abrogato; b) al comma 8, le parole da: "con massimale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con massimale non inferiore a 1 milione di euro per ogni sinistro, di cui 750 mila euro per ogni persona danneggiata e 250 mila euro per danni a cose e ad animali, nonché di polizza assicurativa per infortuni conseguenti all'attività venatoria con massimale di 150 mila euro per morte o invalidità permanente". Art. 6 1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è così sostituito: "1. L'attività venatoria è consentita con l'uso: a) del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12; b) del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato di caricatore omologato; c) del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 d) dell'arco e) del falco." Art. 7 1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 5-bis. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria. 5-ter. Le regioni garantiscono l'accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori che non vi abbiano la residenza venatoria per la caccia all'avifauna migratoria per un numero di venti giornate complessive a livello nazionale nell'arco di ogni annata venatoria, secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale"; b) i commi 6, 7 e 16 sono abrogati; c) al comma 10, sono soppresse le seguenti parole: "nazionali riconosciute, ove". d) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. Nel quadro della pianificazione venatoria possono essere istituite aree convenzionate con accordi o convenzioni tra i conduttori dei fondi ed associazioni di cacciatori interessate, al fine di ottenere una particolare gestione del fondo medesimo, destinata ad un miglioramento ambientale, alla realizzazione di zone umide, a coltivazioni a perdere, alla realizzazione di siepi e boschetti ed ad aree di rifugio per la fauna, che possono aumentare e migliorare una presenza faunistica anche a fini venatori. Tali interventi sul territorio sono concordati, anche sul piano economico, in chiave di valorizzazione della multifunzionalità dell'impresa e del suo cambio di gestione del territorio, da agricolo a faunistico. Dall'attività di gestione del fondo gli agricoltori devono trarre beneficio economico"; h) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti: "17-bis. Per quanto concerne la definizione delle aree di ripopolamento e cattura, la relativa perimetrazione è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative. Art. 8. 1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie sottoindicate. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno. All'interno di tale arco temporale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità al comma 1-bis, i periodi in cui si articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili. 1-bis. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati: a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopeia turtur), marzaiola (Anas querquedula) , colombaccio (Columba palumbus), volpe (Vulpes vulpes), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica), , alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus), piccione selvatico (colomba livia); b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos) , canapiglia (Anas strepera); c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferin), moretta (Aythya fuligula), combattente (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), oca granaiola (Anserfabalis) , oca selvatica (Anser anser), beccaccia (Scolopax rusticola), pettegola (Tringa totanus); d) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus), allodola (Alauda arvensis); e) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre (Silvilagus floridamus), lepre italica (Lepus corsicanus); f) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), merlo (Turdus merula); g) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lago pus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus); h) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: cinghiale (Sus scrofa)"; b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. I termini di cui al comma 1-bis possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. 2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali o delle province autonome. 2-ter. I termini di cui al comma 1-bis devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio. 2-quater. L'autorizzazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori . Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali e delle province autonome, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 1-bis e 7?; c) al comma 3, le parole: "comma 1? sono sostituite dalle seguenti: "comma 1-bis"; d) il comma 4 è sostituito dai seguenti: "4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti determinano, in conformità alle disposizioni del presente articolo, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all'interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all'attività venatoria. 4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, gli Istituti regionali e delle province autonome, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 1-bis e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria. 4-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono anticipare l'apertura della caccia, esclusivamente da appostamento e limitatamente alla specie tortora (Streptoteia turtur), alla terza decade di agosto, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali e delle province autonome. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l'uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori. 4-quater. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi" ; e) il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore. f) il comma 6 è sostituito dal seguente: 6. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, gli Istituti regionali e delle province autonome, e tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, possono anche in deroga al comma 5 , regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre, consentendo il prelievo da appostamento per ulteriori due giornate settimanali. g) al comma 7, le parole: "La caccia di selezione agli ungulati è consentita" sono sostituite dalle seguenti: "La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli acquatici e ai turdidi sono consentite". Art. 9. 1. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18?; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini delle aree interessate" . Art. 10. 1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: b) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) il trasporto, all'interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali, e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, dei mezzi di caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, che non siano scarichi e in custodia;"; c) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motore e da natanti in movimento spinti da motore a velocità superiore a 5 Km/h, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 Km/h, come previsto dall'allegato IV della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;"; 1) il comma 1 lettera m) è così sostituito: m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che da appostamento e salvo che nella Zona Faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate; 2) al comma 1 lettera n) dopo le parole ".e sui terreni allagati dalle piene di fiume" aggiungere le parole " .con esclusione della caccia agli uccelli acquatici ". 3) al comma 1 lettera p) dopo le parole " richiami vivi " aggiungere le parole " e zimbelli " e dopo le parole " .al di fuori dei casi previsti dall'art. 5, aggiungere le parole."salvo che per l'anatra germanata per la caccia agli uccelli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio, la civetta viva proveniente da allevamento per la caccia da appostamento" . 4) al comma 1 la lettera q) è soppressa; 5) al comma 1 lettera u) dopo le parole "fare impiego di civette" aggiungere le parole "non provenienti da allevamento. " 6) Al comma 1 la lettera ee) è così sostituita: ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi legittimamente abbattuti e degli uccelli detenuti quali richiami vivi nel rispetto della normativa; d) al comma 1, lettera o), le parole da: "nei casi previsti" fino a: "nelle oasi di protezione" e le parole: ", in tale ultimo caso," sono soppresse; e) al comma 1, dopo la lettera ff), sono aggiunte le seguenti: ff-bis) praticare la caccia alla posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino"; f) al comma 3 è così sostituito: 3. La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano come principali ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi".
    Fonte: il cacciatore | vai alla pagina
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