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Dichiarazione di Simonetta RUBINATO

Alla data della dichiarazione: Sindaco  Comune Roncade (TV) (Partito: CEN-SIN(LS.CIVICHE))  - Deputato (Gruppo: PD) 


 

Sicurezza sul lavoro. «Rischio sanzioni per 32.000 imprese venete a causa della circolare INAIL»

  • (28 marzo 2009) - fonte: official web site - Partito Democratico Veneto - inserita il 28 marzo 2009 da 31

    La deputata del Pd Simonetta Rubinato, assieme ai colleghi Fogliardi, Benamati e Viola, ha presentato oggi una interrogazione urgente per chiedere al Ministro Sacconi di porre rimedio alla recente circolare dell'INAIL che di fatto smantella il sistema dei rappresentanti territoriali per la sicurezza dei lavoratori, operante da anni nella nostra regione, mettendo a rischio di sanzioni economiche le oltre 32.000 micro e piccole imprese sotto i 15 dipendenti del Veneto.

    «Le imprese devono comunicare all'INAIL per via telematica i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - spiega la Rubinato. Questi possono essere per legge di due tipi: eletti o nominati in azienda (per le imprese che hanno più di 15 lavoratori) oppure, territoriali, cioè designati dagli enti bilaterali per le imprese che hanno meno di 15 lavoratori. Le nuove procedure non tengono letteralmente conto dell'esistenza dei secondi, rendendo di fatto le piccole imprese inadempienti (ma non per loro volontà!) e quindi passibili di una sanzione di 500 euro. Tutto questo per colpa di un "inghippo" burocratico».

    «Secondo la circolare - prosegue la Rubinato - ogni impresa, anche sotto i 15 dipendenti, dovrebbe quindi dotarsi di un rappresentante per la sicurezza e poi comunicarlo all'INAIL. Un meccanismo elefantiaco che comporterebbe, solo in Veneto, 32.000 singole comunicazioni all INAIL da parte di imprese che chiaramente non hanno le dimensioni adeguate ad avere un proprio rappresentante aziendale per la sicurezza. Il danno a carico delle piccole imprese è doppio: oltre all’appesantimento burocratico, corrono il rischio di una sanzione di 500 euro se non sono in grado di trasmettere il nominativo, senza contare il contributo obbligatorio che dovranno versare ad un apposito fondo se non provvedono alla designazione. Sarebbe molto più semplice se l'Ente Bilaterale, dietro apposita delega, potesse, con una unica operazione informatica, fornire la prevista comunicazione del rappresentante territoriale per tutte le aziende aderenti».

    «In un momento di crisi economica - conclude la deputata - lo stato dovrebbe sostenere le micro e piccole imprese e non certo vessarle con ingiustificati oneri burocratici o, peggio ancora, fare cassa sulle loro spalle. Il Ministro metta dunque in condizione i nostri piccoli imprenditori e artigiani di poter lavorare nel rispetto delle regole».

    In calce il testo integrale dell'interrogazione

    INTERROGAZIONE

    RUBINATO – Al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Per sapere - premesso che: Con circolare n.11 del 12 marzo 2009 l’INAIL, in ottemperanza al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

    l'art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

    l'art. 47 stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione di tali Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive; lo stesso articolo, al comma 3, dispone che nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48 del medesimo decreto;

    tale articolo 48 prevede che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

    lo stesso articolo 48 al comma 6 prevede che l’organismo paritetico comunichi alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale; l’articolo 55 del D.Lgs 81 prevede per la violazione dell' articolo 18 comma 1, lettera aa) (mancata comunicazione all’INAIL del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 a carico della singola azienda; la circolare 11 del 12 marzo 2009 prevede che la comunicazione da inviare all’INAIL vada riferita esclusivamente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e non anche a quelli territoriali;

    tale erronea interpretazione dell’art.18 del T.U. della circolare, oltre a determinare un ulteriore appesantimento burocratico a carico delle piccole aziende, verrebbe ad eliminare il sistema dei rappresentanti territoriali attualmente operante da molti anni in alcune regioni, che di fatto costituisce l’unico modo per garantire l’applicazione della normativa in questione nellemicroimprese che non sono adeguate ad avere un proprio rappresentante aziendale;

    il mancato riconoscimento degli R.L.S.T. renderebbe automaticamente inadempienti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 18 le imprese aderenti agli enti bilaterali, e quindi soggette alla citata sanzione pecuniaria, oltre che assoggettarle, ai sensi del comma 3 del citato articolo 48, al versamento di un contributo obbligatorio al Fondo nazionale di Sostegno di cui all’articolo 52 del predetto T.U. per la mancata designazione del Rappresentante per la sicurezza, e ciò in un momento di crisi che non legittima ulteriori, ingiustificati oneri a carico delle aziende;

    se non ritenga di adottare ogni urgente iniziativa atta a sollecitare l’INAIL a provvedere immediatamente alla modifica ed integrazione della citata circolare, al fine di mettere in condizione le aziende sotto i 15 dipendenti e gli enti bilaterali di adempiere nei termini previsti al predetto obbligo della comunicazione, in via semplificata, al fine di non incorrere in modo ingiustificato nella sanzione e negli oneri previsti per la mancata designazione e comunicazione.

    Rubinato, Fogliardi, Benamati, Viola.

    Fonte: official web site - Partito Democratico Veneto | vai alla pagina

    Argomenti: internet, lavoro, burocrazia, informatica, imprese, Interrogazione, territorio, veneto, sicurezza sul lavoro, PMI, regole, Inail, crisi economica, Sacconi Maurizio | aggiungi argomento | rimuovi argomento
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