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Dichiarazione di Oskar PETERLINI

Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: UCD-SVP-AUT) 


 

Disegno Di Legge Costituzionale 1428

  • (28 luglio 2009) - fonte: www.openpolis.it - inserita il 28 ottobre 2010 da 16710
    LA DEMOCRAZIA E LA COSTITUZIONE ITALIANA Democrazia è una parola “composta” da due parole che traggono origine dalla lingua greca: δῆμος (démos) Popolo e κράτος (cràtos) Potere, quindi: “Potere del popolo”, ed etimologicamente significa “Governo del popolo”. In Italia, la Costituzione italiana, che è Legge Fondamentale, come recita essa stessa al sotto riportato art. XVIII delle disposizioni transitorie e finali: “La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.” Recita all’art. 1: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Non occorre affidarsi ad esperti, intellettuali e/o personaggi di rilievo nel mondo della politica o della letteratura, presentati ed evidenziati dai mezzi di informazione asserviti al potere di pochi, poiché la logica non deve essere né spiegata e nemmeno interpretata, in quanto si interpreta da sola e la si capisce col proprio cervello. Un sovrano non può essere subalterno a nessuno ed ha il diritto/potere di intervenire e correggere qualsiasi suo delegato in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, anche se il sovrano anziché essere una sola persona è costituito da una moltitudine di persone e indipendentemente dal loro numero. La difficoltà ad esercitare la sovranità di una moltitudine di persone non può negare a tale moltitudine ciò che per Costituzione gli appartiene, si tratta, semmai, di regolamentarne l’esercizio, non di negarglielo o ostacolarglielo, per mezzo di pochi rappresentanti eletti e delegati. Un popolo sovrano può intervenire nelle decisioni dei suoi delegati a rappresentarlo, e la Costituzione italiana, al citato articolo 1 afferma infatti che il popolo esercita la sovranità che gli appartiene nelle forme (si noti il plurale) stabilite dalla Costituzione stessa e non nell’unica forma della Democrazia Rappresentativa (DR), come ci hanno fatto credere per oltre 60 anni a tuttora. Le forme di cui al comma 2 del citato articolo 1 della Costituzione italiana sono quindi la DR e la Democrazia Diretta (DD), quest’ultima da intendersi come l’espressione del popolo al di fuori di ogni rappresentanza eletta. I cittadini esercitano Direttamente la loro sovranità solo se e quando non vogliono lasciare ai rappresentanti la decisione finale. E di tale potere il popolo italiano è possessore per Costituzione. Tutto questo è deducibile da quanto si legge nella Costituzione agli articoli 50, 71, 75 e 138. Art. 50: “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. “ Non si parla di rappresentanti eletti ma di cittadini (eletti e non eletti). Il Parlamento italiano, dopo ormai 63 anni dalla nascita della Costituzione italiana, non ha ancora regolamentato questo principio Costituzionale con legge. Non esiste ancora una legge che stabilisca le modalità di utilizzo della petizione popolare. Come deve interpretare tale realtà un popolo sovrano? Art. 71: “L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.” Il popolo, attraverso 50.000 cittadini elettori, può presentare al Parlamento un Disegno Di legge, o Proposta Di Legge, come i parlamentari o i ministri della repubblica e, per logica, dovrebbero essere quelli presentati dal popolo ad avere la precedenza, perché è il popolo ad essere sovrano e non i rappresentanti eletti. L’azione legislativa popolare è stata ostacolata/impedita attraverso i Regolamenti interni delle Camere, con i quali i rappresentanti eletti hanno dato la precedenza ai Disegni Di Legge di iniziativa parlamentare su quelli di iniziativa popolare, non per dettame costituzionale ma per decisione arbitraria dei rappresentanti eletti. Come deve interpretare tale realtà un popolo sovrano? Art. 75: “È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.” 10 soli cittadini elettori (artt. 7 e 27, L.352/70), possono proporre un quesito referendario per chiedere al popolo l’abrogazione parziale o totale di una legge se tale richiesta è sostenuta da 500.000 altri cittadini e ritenuta legittima dalla Corte di Cassazione, a cui presentato il quesito referendario abrogativo. Se 500.000 cittadini elettori sostengono tale richiesta il popolo italiano, andando alle urne può quindi abrogare le leggi fatte dai rappresentanti eletti (Parlamento), a prescindere dal quorum e, quindi, dalla validità del Referendum. Quello di abrogare le leggi del Parlamento è un potere che il popolo possiede! Altro conto sono gli ostacoli posti dal Parlamento, a partire dal 1970 ad oggi, con Legge 352/70 attraverso la quale si è impadronito dello strumento referendario abrogativo di legge ordinaria (ex art. 75 Cost.) impedendo ai 10 cittadini elettori proponenti quesito referendario di raccogliere le 500.000 firme necessarie per portare al voto il popolo, con l’autenticazione delle firme da consegnarsi in soli 3 mesi di tempo. Con tali limiti l’impresa è possibile soltanto ai partiti politici (di cui fanno parte i parlamentari), perché soltanto loro hanno la forza economica ed organizzativa tale da organizzare una raccolta firme (costosa per l’autenticazione delle firme) in un limite di tempo così breve. Come deve interpretare tale realtà un popolo sovrano? Art. 138: Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. 10 soli cittadini elettori, possono proporre un quesito referendario, per chiedere al popolo la conferma o meno delle Leggi fatte dal Parlamento che integrano la Costituzione (Leggi Costituzionali) e/o che modificano la Costituzione (Leggi di Revisione costituzionale), entro 90 giorni dalla prima alla seconda delibera delle Camere, se tale richiesta è sostenuta da 500.000 altri cittadini. Da tutto quanto esposto si evince in maniera evidente che il popolo, come giusto che sia, in quanto sovrano, può intervenire sulle decisioni dei rappresentanti eletti con voto (a prescindere dall’attuale legge elettorale che nessuno vuole sottoporre alla Corte Costituzionale in quanto illegittima – v. artt. 56 e 58 Cost.) e non si può asserire, quindi, che l’assemblea costituente (coloro che hanno scritto la Costituzione italiana) abbiano designato il traguardo Democrazia attraverso la sola Democrazia Rappresentativa perché tale affermazione è nettamente in contrasto con la Democrazia (compiuta) e con la Costituzione stessa. A conclusione: • Un sovrano ha la facoltà di scegliere quando lasciare decidere a coloro che delega e quando invece decidere da sé, specialmente quando molto fa pensare che chi è delegato dal popolo o non sappia amministrare gli averi del sovrano o non voglia amministrarli, per esclusivo interesse personale o di pochi altri individui fuori e dentro la politica. • Una cosa è regolamentare la sovranità del popolo; altra cosa è ostacolarla/impedirla, ovvero negare al popolo i diritti ed i poteri sui rappresentanti eletti come previsti dalla Costituzione italiana. Tutto fa pensare, quindi, che chi è all’interno del sistema rappresentativo, dati i privilegi che questo comporta, abbia volutamente negato ed ostacolato l’azione diretta del popolo sovrano, quindi la Democrazia Diretta, per esclusivo interesse personale, onde favorire se stesso e/o pochi potenti al di fuori della politica (lobbies e mafie varie). La Democrazia Diretta, strumento per raggiungere il traguardo Democrazia e strumento di controllo dei cittadini sui rappresentanti eletti, se riconosciuta da questi ultimi, oltre a dimostrare la giusta umiltà dei rappresentanti eletti, poiché non possono questi avere le migliori soluzioni a problemi che nemmeno conoscono, come se le loro idee fossero migliori di quelle di milioni di persone al di fuori della politica, sarebbe anche una protezione per chi è eletto, o ricopre cariche istituzionali importanti, da pressioni, minacce e ricatti di lobbies esterne alla politica, associazioni criminali, mafie,etc. Quando è la collettività a poter decidere, e non pochi eletti, nessuno sarebbe sottoposto a minacce, ricatti e pressioni; sarebbe impossibile ricattare una cittadinanza di migliaia di persone (piccoli Comuni) e ancor meno di milioni di persone (intera nazione). Chi sceglie la politica all’interno del sistema rappresentativo e non riconosce con l’adeguata umiltà e buon senso che: • da tante teste possono scaturire le migliori soluzioni e provvedere un adeguato e indispensabile aiuto ai pochi delegati a rappresentare un popolo; • col potere di delibera al popolo si evitano contatti e condizionamenti esterni di associazioni criminali; • i principi fondamentali della Costituzione italiana prevedono la Democrazia Diretta fra le forme perché il popolo possa esercitare la sovranità che gli appartiene; • la vera Democrazia si ottiene estendendo il potere di delibera a tutti i cittadini che si vogliono esprimere e deliberare, anziché concentrarlo in meno persone; • esistono altri Paesi meglio amministrati dell’Italia dove il potere di delibera è affidato anche ai cittadini; non ha compreso o non vuol comprendere i concetti di “sovranità popolare” e “rappresentanza eletta”. Chi, pretestuosamente (in mala fede) o ingenuamente (in buona fede) adduce l’art. 67 della Costituzione per asserire che i rappresentanti eletti hanno potere assoluto sul popolo ha male interpretato tale articolo costituzionale poiché esso recita: Art. 67: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.” e si riferisce, quindi e chiaramente, al “singolo” parlamentare e non al Parlamento ed indica che singolarmente, un parlamentare, ha libertà di azione all’interno del Parlamento e nei confronti di ogni altro Organo dello Stato, ovvero nei confronti degli altri parlamentari ed istituzioni, e deve dare conto solo ai cittadini, in quanto sovrani e da essi delegato. Una diversa interpretazione si scontrerebbe con gli altri principi esposti ai citati articoli 50, 71, 75 e 138 della Costituzione italiana. Chi sostiene che la Costituzione si basa sulla sola Democrazia Rappresentativa lo fa solo ed esclusivamente in MALA FEDE e per esclusivo interesse personale anziché a favore della popolazione, rinnegando la Democrazia e la Costituzione italiana stessa. La Democrazia, secondo l’Assemblea costituente, era un traguardo da raggiungere e non un punto di partenza, poiché al momento dell’emanazione della Costituzione italiana, l’Italia era un popolo che ha vissuto prima sotto Monarchia e poi sotto Dittattura e che ha scelto, con Referendum popolare (svoltosi nel 1946) di diventare repubblica democratica (dal latino: res (cosa) - publica (di tutti)… oggi, in Italia, è quasi tutto in mano ai privati, per i quali vige la Legge del profitto (quella dello Stato è un ostacolo da aggirare). La Democrazia Diretta e la Democrazia si possono attuare seguendo l’esempio di altri Stati più democratici e attraverso l’autonomia legislativa ed attuativa degli Enti Locali, a partire quindi dai Comuni che, secondo gli artt. 114 e segg. della Costituzione italiana, sono autonomi, dotati infatti ognuno di Statuto e Regolamento e, quindi di potere legislativo (Consiglio comunale) ed esecutivo (Giunta comunale). L’art. 8 del Dlgs 267/00, attraverso il quale il Parlamento ha delegato ai Comuni, alle Province ed alle Regioni, di introdurre negli Statuti e regolamentare nei Regolamenti gli strumenti di Democrazia Diretta, anche referendari (referendum di qualsiasi genere), non ancora applicato dalle amministrazioni locali, pur in vigore da 10 anni, è un’altra evidente dimostrazione che i rappresentanti eletti vogliono usurpare volutamente la sovranità a chi spetta di diritto. Come deve interpretare tale realtà un popolo sovrano? Da come applicata, ignorata, raggirata ed offesa finora la Costituzione italiana, dai pochi rappresentanti eletti (a qualsiasi livello – locale e nazionale) non arriveremo mai al traguardo Democrazia poiché il potere è e sarà sempre più concentrato in poche persone (all’interno dei partiti politici) anziché essere esteso a TUTTI. L’Italia è sempre stata ed è tuttora, di fatto, una Oligarchia dove i pochi rappresentanti eletti non sono nemmeno più eletti dal popolo (L. 270/05). 28 settembre 2010-09-28 Bruno Aprile – Locate Varesino (CO) – tel. 3472954867 – CCDD Comitato Cittadino Democrazia Diretta – http://comitatocittadinodemocraziadiretta.blogspot.com
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