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Dichiarazione di Giampiero CALIGIURI

Alla data della dichiarazione: Consigliere  Consiglio Comunale Petronà (CZ) (Lista di elezione: IdV) 


 

Il Piano Casa (Calabria) diversamente da quanto espresso nella prefazione della stessa legge, rischia di incidere negativamente sulla qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, nonché ....

  • (28 giugno 2010) - fonte: www.giampierocaligiuri.it - inserita il 19 giugno 2010 da 6309
    Al Responsabile dell’ area tecnica del Comune di Petronà Al Sindaco del Comune di Petronà Al Segretario del Comune di Petronà Al Presidente del Consiglio e.p.c. ALL’ ORDINEDEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DÌ CATANZARO e.p.c. ALL’ ORDINEDEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DÌ CATANZARO e.p.c. ALL’ Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori e.p.c. ALL’ InArSind – Sindacato Ingegneri e Architetti Liberi e.p.c. AL Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti Oggetto: Piano Casa Calabria -OSSERVAZIONI presentate ai sensi dell’art. 9 della L. 241/90 ed ai sensi della normativa urbanistica vigente; In riferimento al procedimento in oggetto, in continuità ad un’ attività politica rivolta alla salvaguardia dei diritti dei cittadini e alla tutela e valorizzazione del territorio comunale e comprensoriale, impegnata per contribuire ad individuare formule corrette di gestione e di uso del territorio, anche attraverso percorsi di programmazione partecipata. E’ proprio il riferimento alle norme vigenti statali e regionali nonché alle particolari esigenze di un territorio come quello Calabrese , che propongo importanti e sostanziali osservazioni ai sensi dell’art. 9 della L.241/90 ed ai sensi della normativa urbanistica L’azione dello scrivente mira principalmente, a tutelare l’interesse pubblico generale, attraverso la comprensione approfondita del provvedimento, al fine di fare chiarezza sul procedimento Amministrativo in esame. PREMESSO : • che i lavori di nuove opere o interventi sul patrimonio edilizio, devono essere progettati ed eseguiti con criteri antisismici (tutta l’Italia è diventata zona sismica) nel rispetto della normativa sismica; • che le nuove”norme tecniche per le costruzioni”, entrate in vigore, prevedono metodi di calcolo in cui i parametri da considerare nell’analisi strutturale e le molte più complesse e numerose analisi e verifiche da effettuare, investono scelte progettuali di carattere architettonico da considerare già nella fase di ideazione del manufatto e nella fase delle autorizzazioni; • che il corretto funzionamento di una struttura non può più prescindere dagli elementi non strutturali e persino dagli impianti al fine di perseguire la sicurezza del fabbricato in tutte le sue componenti; • che le competenze professionali dei geometri sono sancite dal R.D. n. 274/29, il quale all’art. 16 comma l e comma m) (Allegato B) esclude la competenza dei geometri per progetti di civile abitazione e capannoni industriali con struttura in cemento armato; • che la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che eventuali deroghe della normativa regionale possono applicarsi limitatamente alla materia dell'urbanistica e non possono quindi essere estese alla diversa disciplina edilizia antisismica e a quella per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, attenendo tali materie alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo, Cost.; ne consegue che tali opere continuano ad essere soggette ai controlli preventivi previsti dalla legislazione nazionale • Che per le costruzioni in zona sismica è necessaria l’autorizzazione di cui all’articolo 94 del Testo Unico dell’Edilizia, non essendo sufficiente la semplice denuncia di cui all’articolo 2 della legge Regione Calabria n. 7 /1998 COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA (REGIONE CALABRIA) NECESSITA’ AUTORIZZAZIONE, ART. 94 T.U. DELL’EDILIZIA - NON SUFFICIENZA DELLA SEMPLICE DENUNCIA DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONE CALABRIA N. 7 /1998[Tribunale Penale di Cosenza, Dr. Francesco Luigi Branda, sentenza del 20 aprile 2009]; •Che i Comuni risultano gli esclusivi organi, che nell’ iter “calabrese” approvano i progetti; Nella seduta del 19/05/2010 .che il Consiglio regionale ha prorogato a Gennaio 2011 l'entrata in vigore della normativa sismica regionale. La legge di differimento dell'entrata in vigore della normativa sismica porta il numero 12 del 28.05.2010 ed è stata pubblicata sul supplemento straordinario n. 5 al B.U.R.C. n. 9 del 17 maggio 2010 Parti I e II ed entrerà in vigore Sabato 12 giugno e sarà operativa per il deposito dei progetti da Lunedì con l'OBIETTIVO di: tutelare la collettività attraverso il rispetto dei limiti professionali assicurando che la compilazione dei progetti e Direzione Lavori sia affidata a chi abbia una adeguata preparazione, condizione necessaria per la qualità della prestazione professionale; esercitando un'azione preventiva al fine di evitare i contenziosi; SEGNALA per opportuna informazione le recenti risoluzioni giurisprudenziali: TAR LIGURIA n. 333/97 confermata dal CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V n. 7821 del 1 Dicembre 2003 CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE n. 5961 del 25 Marzo 2004; CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE n. 19821 del 04 Ottobre 2004; CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE n. 21185 de l 5 Novembre 2004; CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE n. 3021 de l 5 Febbraio 2005; TAR LAZIO n. 320 del 29/04/05 confermata dal CONSIGLIO DI STATO n. 411 del 30/08/05; In particolare: il TAR LIGURIA nell’annullare la concessione edilizia rilasciata dal Comune di La Spezia nel riaffermare il principio che non può essere riconosciuta ai geometri la competenza a progettare capannoni industriali in cemento armato ha rilevato: “qualunque sia l’aspetto preso in considerazione, sia per le dimensioni che per la complessità dell’opera, che per la sua destinazione, il progetto di un capannone industriale quale quello commissionato, esuli dalla competenza professionale di un geometra e debba essere progettato, cioè pensato tecnicamente, da un soggetto in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali, non sembrando logico che l’aspetto architettonico di disinteressi delle soluzioni progettuali delle strutture portanti dell’opera realizzata” La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. n. 5961 del 25 Marzo 2004, ribadisce che a norma dell’art. 16, lettera m, del R.D. 11 febbraio 1929, n, 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie, nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non comportino particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando comunque esclusa la suddetta competenza nell’ambito delle costruzioni in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l’importanza, è, pertanto, riservata solo agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi professionali. La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 19821 del 04 Ottobre 2004 sancisce il principio che la violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale – nella specie l’art. 16 del R.D. 274/1929 che consente al geometra la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili – determina la nullità del contratto di opera professionale ex art. 1418 del codice civile in relazione anche agli articoli 2229 e seguenti dello stesso codice, con la conseguenza che il geometra non ha diritto ad alcun compenso per l’opera prestata. La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 21185 del 5Novembre 2004 sancisce che con riferimento alle competenze dei geometri in materia di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, l’art. 16 del R.D. 274/1929, nel prevedere che i geometri non possono redigere progetti di costruzioni che comportino l’impiego di conglomerati cementiti, semplici o armati, in strutture statiche portanti, si riferisce sia ai progetti di massima che a quelli esecutivi, mentre nessun riscontro ha nella legge la categoria del progetto architettonico. La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 3021 de l 5 Febbraio 2005 sancisce che i geometri non possono progettare opere di carattere civile comportanti l’impiego anche soltanto parziale di elementi in cemento armato, sicché è vietata a questa categoria di professionisti anche la progettazione di manufatti isostatici, da realizzare per intero in conglomerato, senza interazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale. Né, sul punto, è possibile ritenere - Pagina 3 di 4 - che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici abbiano ampliato le competenze professionali dei geometri, mediante l’inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato. Si tratta, infatti di disposizioni aventi oggetto e finalità ben diversi da quelli delle norme che definiscono l’ambito consentito di esercizio della professione. Il TAR LAZIO con sentenza n. 320 del 29/04/05, confermata dal CONSIGLIO DI STATO con ordinanza n. 4112 del 30/08/2005, nell’annullare una concessione edilizia per la realizzazione di un villino unifamiliare, fa propria la tesi del ricorrente secondo cui il concetto di “piccole e modeste” costruzioni, previsto dalla legge per l’individuazione dell’ambito operativo riservato ai Geometri, non è configurabile nel caso di costruzioni per civile abitazioni realizzate in zona sismica, con struttura in cemento armato, ma solo nell’ipotesi di manufatti realizzati con altri sistemi costruttivi (es. muratura). Inoltre la sentenza ribadisce “che la fondatezza del predetto motivo di gravame non è ostacolata dalla circostanza – addotta da controparte- che, nella specie, il calcolo del cemento armato è stato operato da un Ingegnere, dovendosi considerare la “progettazione”, affidata nella specie ad un “Geometra”, un unicum inscindibile, riferibile solo al suo autore, anche se questi si è avvalso per il calcolo delle strutture in cemento armato di altri professionisti competenti, non sanandosi, in ipotesi, il difetto di competenza del progettista titolare”. In sede di approvazione dei singoli progetti le pubbliche Amministrazioni competenti devono ogni volta rigorosamente accertare, se il tecnico incarico della progettazione è dotato dell’ idonea competenza professionale. In assenza di una specifica motivazione sul punto, l’atto amministrativo con cui si autorizza l’esecuzione dei lavori è viziato sotto il profilo dell’eccesso di potere. (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.10.1973 n. 714; 13.03.1978 n. 273; 17.03.1978 n. 327, Sentenza 12.11. 1985 n. 330 Cassazione Civile, Sezione V); Per quanto sopra palesato il sottoscritto: Giampiero Caligiuri, nel rispetto delle proprie competenze ed autonomia, preso atto che il sistema Amministrativo si fonda sulla rigida separazione tra la funzione politica e la funzione gestionale, valutato il peculiare stato quo delle Istituzioni e delle norme vigenti in Calabria Il Piano Casa, diversamente da quanto espresso nella prefazione della stessa legge, rischia di incidere negativamente sulla qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, nonché con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della regione e di prevenzione del rischio sismico. SOLLECITA L’attenzione delle SS.LL. onde vengano efficacemente attivati i dovuti e puntuali controlli sulla correttezza del procedimento che presiede al rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE e alle DIA e, in particolare alla verifica della regolarità dei progetti che vengono sottoposti ad autorizzazione, specie per quanto afferisce al possesso del titolo professionale idoneo e compatibile in capo al progettista o ai progettisti, e direzione dei Lavori, al fine di evitare fonti di responsabilità sia a carico della P.A., che personalmente, per chi sia preposto o delegato al procedimento o ne sia responsabile o ne sottoscriva gli atti relativi; Quanto sopra espresso è comunicato a protezione dell’interesse pubblico ed a TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' Confidando, in un positivo riscontro, Si porgono cordiali saluti. Recapito: Dott. Arch. Giampiero Caligiuri via Curinello, 44/A – 88050- PETRONA’ (CZ) e-mail: giampiero.caligiuri@archiworldpec.it cell. 3337379241 Dott. Arch. Giampiero Caligiuri
    Fonte: www.giampierocaligiuri.it | vai alla pagina
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Commenti (1)

  • Inserito il 07 aprile 2012 da 6305
    Il Consiglio dei ministri impugna il "Piano Casa 2" È in contrasto con regolamenti statali anche di natura antisismica......... http://www.gazzettadelsud.it/NotiziaGiornale.aspx?artpp=6a&day=07042012

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