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EMENDAMENTO 6-bis.0.2 - seduta n. 675
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(15 febbraio 2012) - fonte: www.senato.it - inserita il 18 febbraio 2012 da 18670
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente: «Art. 6-ter. (Utilizzo delle economie realizzate dall'INPS) 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti previdenziali, per comprovate esigenze organizzative, possono stipulare, con scadenza al 31 dicembre 2013, contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti con agenzie di somministrazione il cui onere nel biennio non può superare il limite del 50 per cento delle economie realizzate negli anni 2009, 2010 e 2011 con il collocamento in pensione del personale dipendente». Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
Fonte: www.senato.it | vai alla pagina » Segnala errori / abusi