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RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO 675a SEDUTA PUBBLICA
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(15 febbraio 2012) - fonte: www.senato.it - inserita il 18 febbraio 2012 da 18670
6.31 Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle società totalmente partecipate dallo Stato, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24, il beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24 si applica anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi collettivi di ristrutturazione ovvero di incentivo all'esodo o di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti dalle comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri equipollenti e il lavoratore maturi, in base alla previgente disciplina pensionistica, i requisiti anagrafici e contributivi entro un periodo non superiore a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011». Conseguentemente, all'articolo 6-bis dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Qualora quanto stabilito dal precedente comma non risulti sufficiente alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'ultimo periodo del comma 2-bis) dell'articolo 6, al relativo onere si fa fronte a carico del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni».
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