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Dichiarazione di Maurizio SAIA

Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: CN) 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA 675a SEDUTA PUBBLICA; emendamento

  • (15 febbraio 2012) - fonte: www.senato.it - inserita il 18 febbraio 2012 da 18670
    G1.2 Il Senato, premesso che: - com'è noto, negli ultimi anni, la disciplina relativa alla spesa di personale ed alle nuove assunzioni effettuabili da parte degli enti locali è stata oggetto di numerose modifiche, l'ultima delle quali risulta dalle disposizioni introdotte dalla manovra finanziaria di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122; - ad ogni modo, la norma di riferimento continua ad essere quella contenuta nell'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per il 2007), che ha dettato una nuova ed analitica regolamentazione, prevedendo, da un lato, l'obbligo di contenere la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi agli adeguamenti contrattuali, nei limiti dell'ammontare impegnato nell'anno 2004 e, dall'altro, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale, se non nei soli limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente; - come riportato dallo stesso Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nella risposta del 31 gennaio 2011 all'interrogazione n. 4-09009 presentata alla Camera dei deputati, si tratta di un limite chiaro e coerente con l'intenzione del legislatore di contenere la spesa di personale negli enti locali, anche se la disposizione è alquanto rigida poiché vincola la spesa ad un anno di riferimento, il 2004, «sempre più lontano nel tempo»; - i dati riferiti alla spesa del personale, per il Comune di San Vito Lo Capo (Trapani), inseriti nel rendiconto 2009, sono risultati superiori a quelli del 2004 in quanto l'amministrazione comunale nel corso dell'anno 2005, su precise disposizioni del legislatore siciliano (L.R. n. 21/2003 e Circolare assessoriale n. 39/2004) ha dovuto procedere alla stabilizzazione del personale precario appartenente al bacino degli ex LSD, con la stipula di contratti di lavoro part time e a tempo determinato; - la predetta stabilizzazione è avvenuta in vigenza delle norme statali che consentivano la stabilizzazione a prescindere dalla spesa del personale sostenuta a vario titolo ed in vigenza di una specifica norma regionale e del decreto del D.G. n. 2588/2004/V/G del 30 dicembre 2004; le disposizioni contenute nella legge n. 296/2006 - articolo 1, comma 562, dunque, sono successive all'adozione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione nel corso degli anni 2004/2005, in vigenza di disposizioni di legge che non prescrivevano particolari limiti alle assunzioni. Pertanto, i provvedimenti relativi alla stabilizzazione del personale precario, ex l.s.u., sono stati adottati nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente in tema di assunzioni. Infatti, il processo di fuoriuscita del personale precario andava in deroga al blocco delle assunzioni per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 77 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004; inoltre, l'Amministrazione comunale, in vigenza delle disposizioni contenute nella citata legge n. 296/2006 non ha potuto provvedere a reintegrare il personale collocato in quiescenza, dal 2005 al 2008, pari a sette unità, riducendo di fatto la spesa del personale rispetto al 2004, impegna il Governo: ad assumere iniziative per far sì che i comuni possano procedere alla reintegrazione del personale in quiescenza senza incorrere allo sforamento della spesa; in considerazione dell'effetto retroattivo della norma del 2006, a provvedere ad addizionare alla spesa del personale sostenuta nel 2004 l'ammontare della spesa sostenuta nel corso degli anni 2004 e 2005 per la stabilizzazione del personale appartenente al bacino degli ex l.s.u.; a definire una linea interpretativa univoca da seguire nei casi di assunzione di personale nei comuni con meno di 5.000 abitanti non sottoposti al patto di stabilità interna e risolvere in via definitiva le problematiche evidenziate attraverso l'interrogazione n. 4-09009 citata in premessa.
    Fonte: www.senato.it | vai alla pagina
    Argomenti: /argomento/3242, Coesione Nazionale Grande Sud SI PID IB | aggiungi argomento | rimuovi argomento
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