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Dichiarazione di Maurizio SAIA

Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: CN) 


 

684a SEDUTA - ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI - 27.301

  • (01 marzo 2012) - fonte: www.senato.it - inserita il 12 marzo 2012 da 18670
    Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazione centrali e locali e dai loro Enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste Italiane S.p.A, è consentito ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti. 3-ter. In deroga vigenti alle disposizioni di legge, il delegato, deve presentare alle banche o a Poste Italiane S.p.A. copia della documentazione già autorizzata dall'Ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento e idonea documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3-bis. 3-quater. Nei casi in cui il beneficiario del pagamento sia un minore, in luogo del documento di identità del beneficiario stesso, il delegato deve presentare alla e banche o a Poste Italiane S.p.A. copia del documento attestante la potestà genitoriale o di soggetto affidatario o tutore. 3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, qualora i beneficiari dei pagamenti non abbiano già nominato un delegato alla riscossione, il personale delle banche o di Poste Italiane S.p.A. è autorizzato presso il domicilio indicato dal beneficiario stesso a promuovere e concludere il contratto relativo all'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale nel rispetto della normativa vigente. 3-sexies. Nei casi in cui alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i beneficiari dei pagamenti non abbiano provveduto all'apertura dello strumento finanziario previsto dal medesimo articolo, le banche e Poste Italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere il pagamento e a trattenere gli ordini di pagamento e i relativi fondi al fine di consentire ai beneficiari stessi di procedere alla scelta della modalità di riscossione alternativa al contante. Effettuata la scelta da parte del beneficiario dei pagamenti le banche e Poste Italiane S.p.A. provvedono ad accreditare i fondi trattenuti sullo strumento finanziario scelto. 3-septies. Decorso il termine di 15 giorni dalla data di decorrenza del pagamento senza che il beneficiario del pagamento stesso non abbia provveduto ad indicare lo strumento finanziario sul quale accreditare le somme le banche e Poste Italiane S.p.A. provvedono allo storno degli ordini di pagamento all'Ente erogatore». Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: «conto di pagamento di base» aggiungere le seguenti: «e contrasto all'uso del contante».
    Fonte: www.senato.it | vai alla pagina
    Argomenti: /argomento/3242, Maurizio Saia, Coesione Nazionale: GS SI PID IB FI | aggiungi argomento | rimuovi argomento
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