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Dichiarazione di Maurizio SAIA

Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: CN) 


 

684a SEDUTA: ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI - 35.0.8 (testo 2)

  • (01 marzo 2012) - fonte: www.senato.it - inserita il 12 marzo 2012 da 18670
    Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente: «Art. 35-bis. (Compensazioni di crediti con somme dovute alle regioni e agli enti locali a titolo di tributo) 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, e degli enti locali, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute ai medesimi per il pagamento degli importi iscritti a ruolo di loro spettanza. 2. Le modalità di attuazione del precedente comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, 2281. 3. In via sperimentale e nelle more dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 2, le regioni, con atti normativi propri, e gli enti locali, con regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disciplinare previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità con le quali i contribuenti effettuano la compensazione di cui al comma 1».
    Fonte: www.senato.it | vai alla pagina
    Argomenti: /argomento/3242, Maurizio Saia, Coesione Nazionale: GS SI PID IB FI | aggiungi argomento | rimuovi argomento
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