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Dichiarazione di Maurizio SAIA

Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: CN) 


 

684a SEDUTA - ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI n.° 60.0.5 Disposizioni per la tassazione delle imbarcazioni

  • (01 marzo 2012) - fonte: www.senato.it - inserita il 18 marzo 2012 da 18670
    Dopo l'articolo 60, inserire il seguente: «Art. 60-bis. 1. I commi da 2 a 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono sostituiti dai seguenti: "2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, le navi e le imbarcazioni da diporto di bandiera italiana, a motore, a vela e a vela con motore ausiliario, sono soggette al pagamento della tassa annuale di possesso nelle misure di seguito indicate: a) euro 1.000 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 a 12 metri; b) euro 1.200 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 a 14 metri; c) euro 1.400 perle unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 1.700 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri; e) euro 2.400 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; f) euro 3.400 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; g) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; h) euro 5.400 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; i) euro 6.400 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri". 3. La tassa di cui al comma 1 è ridotta del 15, del 30 e del 45 per cento dopo rispettivamente cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. 4. La tassa è ridotta alla metà per le unità di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, per le unità a vela e a vela con motore ausiliario nonché per le unità utilizzate a uso commerciale, di cui all'articolo 2 del codice della nautica da diporto. 5. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici nonché alle unità da diporto fino a metri 10, anche se immatricolate. 6. La tassa di cui al comma 1 non è dovuta per le unità nuove, nella disponibilità del cantiere costruttore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto. 7. Ai fini dell'applicazione della tassa la lunghezza è quella riportata sulla licenza di navigazione dell'unità, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666. 8. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di pagamento della tassa, gli elementi identificativi dell'unità da diporto e le direttive sull'attività di controllo. Il gettito della tassa di cui al comma 1 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. 9. Gli organi di polizia tributaria e di controllo in mare vigilano sul corretto assolvimento della tassa di cui al comma 1 ed elevano, in caso di violazione, processo verbale di contestazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate avente la giurisdizione sul luogo di residenza del proprietario o degli altri soggetti di cui al comma 7. 10. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento della tassa si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di contestazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
    Fonte: www.senato.it | vai alla pagina
    Argomenti: Maurizio Saia, Coesione Nazionale: GS SI PID IB FI | aggiungi argomento | rimuovi argomento
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