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Dichiarazione di Maurizio SAIA

Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: CN) 


 

Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00579

  • (06 marzo 2012) - fonte: www.senato.it - inserita il 25 marzo 2012 da 18670
    Il Senato, premesso che: il principio di sussidiarietà è definito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Esso garantisce che le decisioni siano adottate il più vicino possibile al cittadino, verificando che l'azione da intraprendere a livello comunitario sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall'azione a livello nazionale, regionale o locale. Concretamente ciò significa che nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l'Unione interviene soltanto quando la sua azione è considerata più efficace di quella intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Il principio di sussidiarietà è strettamente connesso al principio di proporzionalità, secondo cui l'azione dell'Unione non può andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei trattati; in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, il protocollo richiede ora che il principio di sussidiarietà sia rispettato in tutti i progetti di atti legislativi; analogamente al principio di sussidiarietà, il principio di proporzionalità all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea regola l'esercizio delle competenze esercitate dall'Unione. Esso mira a inquadrare le azioni delle istituzioni dell'Unione entro certi limiti. In virtù di tale regola l'azione delle istituzioni deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai trattati. In altre parole, il contenuto e la forma dell'azione devono essere in rapporto con la finalità perseguita; considerato che: entro il 30 giugno 2012 diventeranno operative le regole di Basilea 3 con la direttiva (CRD4) ed il regolamento (CRR1). Queste nuove norme, che verranno proposte e/o emanate dall'Autorità bancaria europea (EBA), rischiano di contribuire ad aggravare la recessione in corso e di frenare il processo di risanamento e rilancio della crescita avviato dal Governo italiano; il recepimento nell'ordinamento comunitario delle Regole di Basilea 3 potrebbe, se non ben calibrate nei contenuti e nei tempi, accrescere una fase di credit crunch a causa della necessità di adeguarsi da parte delle banche alle nuove più restrittive misure in materia di capitale e di liquidità. Accrescendo i requisiti di capitale degli istituti di credito, infatti, e rendendo più severe le regole di computazione dei mezzi patrimoniali e di Governo e controllo del rischio di liquidità, si pongono le premesse per un'ulteriore restrizione nella concessione del credito alle imprese in generale ed alle piccole e medie imprese in particolare, limitando la quantità erogabile o accrescendone il prezzo; le regole di Basilea 3 sono scritte nella logica,discriminante e arbitraria, della "taglia unica". Si tratta di regole uniche per modelli di attività bancaria differenti (di investimento, universali, commerciali), per aziende bancarie con diversa natura giuridica (società di capitali, quotate e non quotate; società cooperative) di dimensioni diversissime (da 10.000 a uno sportello); tenuto conto che: la "taglia unica", espressione di superati pregiudizi ideologici, rappresenta un vero e proprio vulnus della democrazia economica e della libertà d'impresa tipiche della storia e della cultura delle nazioni europee; i regolatori e i supervisori, essendo istituzioni pubbliche, devono essere al servizio di interessi comuni rappresentati da chi è stato democraticamente eletto: Parlamenti nazionali ed europeo e, indirettamente, Consiglio europeo; in Europa esistono migliaia di banche di piccola e media dimensione, sia società per azioni sia cooperative, che non costituiscono un rischio sistemico a differenza invece dei colossi transnazionali troppo grandi per fallire proprio per il rischio sistemico che essi rappresentano, e perciò sono meritevoli di essere disciplinati da norme e controlli pubblici ancor più rigorosi; atteso che: la banca "tradizionale" al servizio dell'economia reale, ben governata, che raccoglie risparmio e lo impiega in imprese e famiglie, si è dimostrata più solida e stabile di quella "innovativa", costantemente impegnata nel generare profitto in un'ottica di brevissimo termine; essa ha mostrato nei decenni di aver contribuito in maniera determinante a creare sviluppo, occupazione e reddito; le banche italiane in particolare, soprattutto quelle a struttura societaria cooperativa, non solo non hanno partecipato a creare la crisi finanziaria, ma ne hanno contrastato efficacemente gli effetti, sostenendo famiglie e imprese e continuando a finanziare l'economia dei territori di riferimento, come documenta la stessa Banca d'Italia. È ormai accertato, infatti, che la fonte della crisi è stata la finanza speculativa, alimentata dalle banche d'investimento internazionali e consentita da alcune zone d'ombra di applicazione delle norme prudenziali, impegna il Governo ad intervenire, per quanto di propria competenza, presso il Parlamento europeo e la Commissione europea affinché si adoperino per: 1) rivedere i tempi e le modalità di entrata in vigore nel territorio dell'Unione delle norme finalizzate al recepimento degli "Accordi sui requisiti di capitale" delle banche (noti come Basilea 3); 2) applicare i principi: di proporzionalità, abbandonando la logica "one size fits all". Tale principio di proporzionalità deve sempre trovare adeguata declinazione nelle 128 tra norme tecniche regolamentari e di implementazione e linee guida che verranno proposte o emanate dall'EBA; di sussidiarietà, al fine di tener conto delle specificità delle morfologie economico-produttive e bancarie dei singoli Stati membri e quindi delegando alle autorità nazionali il compito di determinare regole, modalità e tempi specifici sulla base delle dimensioni nazionali o delle singole banche; di gradualità, tenendo conto delle condizioni congiunturali e della sostenibilità delle nuove regole per i diversi sistemi produttivi nazionali e le differenti tipologie di intermediari creditizi; 3) effettuare uno studio d'impatto sulle diverse tipologie di aziende bancarie europee (per dimensione, natura e modello di business) delle nuove regole per potere adeguarne l'applicazione.
    Fonte: www.senato.it | vai alla pagina
    Argomenti: Coesione Nazionale: GS SI PID IB FI, principio di sussidiarietà UE | aggiungi argomento | rimuovi argomento
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