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Dichiarazione di Maurizio SAIA

Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: CN) 


 

Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00583

  • (14 marzo 2012) - fonte: www.senato.it - inserita il 24 marzo 2012 da 18670
    Il Senato, premesso che il diritto penale italiano, anche in quella versione autoritaria che fu il "Codice Rocco" del 1930, è di schietto impianto liberale, giacché fonda la sussistenza del reato e l'applicazione della pena al fatto in sé, all'oggettivo risultato di una condotta, trascurando l'autore del delitto e la sua soggettività: esemplari in questo senso, e cioè nella direzione di un affievolimento della naturale vocazione teleologica del diritto penale, sono sia l'istituto del tentativo di reato di cui all'art. 56 del codice penale, sia il delitto impossibile di cui all'art. 49, comma 2; considerato che: le esigenze discendenti dalla coesione sociale, valore fondamentale nel tempo lungo e buio della grande crisi del Novecento, richiedono che non venga valutata dal giudice penale soltanto la presenza degli elementi giuridici e materiali di una fattispecie criminosa (il furto, lo stupro, l'omicidio, la corruzione) e quella degli elementi psicologici puntuali di chi l'ha posta in essere (il dolo, la colpa ovvero la stessa capacità d'intendere e volere), ma che venga invece conferita un'importanza nuova e cruciale all'autore del reato, al suo "atteggiamento interiore", alla sua complessiva condotta di vita, alla sua personalità complessivamente e dinamicamente riguardata, secondo la traiettoria culturale di un Gesinnungstrafrecht a trazione democratica disegnata per esempio nel dopoguerra dal magistero di Giuseppe Bettiol; da ciò si inferisce la necessità sistematica di integrare il modello classico dei reati condensati nell'oggettività del loro Tatbestand, affiancandovi e integrandovi un intervento il cui vettore sia l'individuazione di adeguati "tipi normativi d'autore" (Tätertypus), cosicché venga giudicato, per usare espressioni deliberatamente atecniche, non solo e non tanto il furto, quanto il ladro; lo stupratore, e non solo la violenza carnale; il grassatore, e non solo la rapina; una siffatta riforma non potrebbe mai correre il rischio di sdrucciolare in una strumentazione potenzialmente lesiva delle guarentigie costituzionali: al contrario, è stato ampiamente dimostrato come il liberalismo spesso sia diventato sinonimo di individualismo e di egoismo e come il personalismo cattolico cui si ispira la miglior tradizione giuridica italiana sia un antidoto efficace contro ogni tentazione intrusiva nel perimetro delle libertà; e come non si possa continuare a imbottire il diritto commerciale e il diritto del lavoro di elementi di eticità, per avere un diritto penale formalista e positivista, e cioè "amorale", che dà ai cittadini la sensazione d'essere troppo sovente abbandonati nelle mani di predatori impuniti; aumentare le pene, invocando la pena capitale o la castrazione, corre il rischio di essere barbaro folclore o ipocrita retorica, laddove serve un radicale ripensamento dell'impianto stesso del nostro diritto penale in chiave post -liberale, e dunque personalistica e comunitaria; alla luce dei grandi cambiamenti storici e culturali alla base dello spostamento dall'individuo alla comunità e dai diritti alle responsabilità del nostro modello sociale, impegna il Governo: 1) a promuovere l'avvio di una riforma penale che, guardando all'intenzione morale del reo più che agli effetti storici della sua azione, equipari alle sanzioni previste per il delitto consumato quelle previste per il delitto tentato, e cancelli la norma che esonera da ogni punizione il delitto impossibile; 2) a promuovere l'avvio di una riforma penale che introduca nel sistema italiano, in modo integrato con la tradizionale configurazione per fattispecie del nostro sistema dei reati, la figura del tipo normativo d'autore e dell'adeguatezza sociale delle condotte.
    Fonte: www.senato.it | vai alla pagina
    Argomenti: codice penale, Coesione Nazionale: GS SI PID IB FI, Codice Rocco | aggiungi argomento | rimuovi argomento
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