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Dichiarazione di Rosa Maria THALER ZELGER

Alla data della dichiarazione: Consigliere Provincia Bolzano - Bozen (Lista di elezione: SVP)  - Pres. Consiglio Regione Trentino Alto Adige (Gruppo: SVP) 


 

Trentino Alto Adige. Disegno di legge. Taglio a stipendi e privilegi politici.

  • (18 settembre 2012) - fonte: www.lavocedelnordest.it - inserita il 19 settembre 2012 da 31

    «Per me non é sempre stato facile, ma é stata una buona lezione. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo disegno di legge, molti hanno dovuto fare un passo indietro e molti hanno fatto un passo in avanti per arrivare a questo testo. Forse non saremo mai in grado di dare una risposta soddisfacente per tutti. Ció nonostante abbiamo intrapreso una strada che ci permette di svolgere il nostro mandato con dignitá ed al contempo abbiamo messo in essere dei tagli significativi»

    Disegno di legge n°51

    16 gli articoli del testo che prevede, tra le altre cose, la cancellazione della diaria, un tetto massimo per i rimborsi fissato a 750 euro mensili e una riduzione del 10% sui costi per le indennità.

    Art. 1 - definisce il trattamento economico e il regime previdenziale dei Consiglieri membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che si riconnette al libero esercizio del mandato elettivo cui saranno chiamati.

    Il consigliere Bruno Firmani (misto) ha preso parola per annunciare la sua non partecipazione al voto, motivandola con la mancata entrata in vigore da subito, come da lui richiesto, dei provvedimenti.

    Art. 2 - prevedere la misura dell´indennitá consiliare e la possibilitá di opzione per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l´amministrazione pubblica di appartenenza, in luogo dell´indennitá consiliare.

    Art. 3 - stabilisce i rimborsi spese, attribuiti con un nuovo sistema che supererá l´aggancio automatico all´art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n.1261, improntato su un meccanismo piú rigoroso e trasparente.

    Art. 4 - stabilisce le percentuali di riferimento al nuovo trattamento economico per l´attribuzione della indennitá di funzione ai componenti dell´Ufficio di Presidenza, con una conseguente riduzione di un ulteriore 25 per cento.

    Art. 5 - prevede la sospensione degli emolumenti per motivi penali.

    Art. 6 - regola la contribuzione obbligatoria relativa all´indennitá di fine mandato e definisce la modalitá riguardante il diritto di ottenere la stessa.

    Art. 7 - disciplina il nuovo sistema previdenziale a carattere contributivo per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XV Legislatura e nelle successive Legislature eper i Consiglieri che abbiano esercitato il mandato consiliare precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti.

    Art. 8 - sancisce la definitiva cessazione di ogni effetto giuridico ed economico in ordine alla misure dell´assegno vitalizio che l´ulteriore esercizio del mandato dalla XV legislatura e successive legislature avrebbe potuto avere per i Consiglieri che maturano al termine della XIV legislatura e successivamente rieletti.

    Art. 9 - prevede la restituzione del trattamento indennitario ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura e successivamente rieletti.

    Art. 9bis - misura di riferimento per gli assegni vitalizi, norme transitorie relative al riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni.

    Art. 10 - determina la decorrenza degli effetti economici del trattamento economico a carattere previdenziale.

    Art. 11 - stabilisce i casi di sospensione e l´art. 12 prevede che é assoggettabile a sequestro o pignoramento.

    Art. 13 - norma il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilitá a favore dei superstiti degli eletti nella XV legislatura e nelle successive legislature e le relative aliquote.

    Art. 14 - si attribuisce all´Ufficio di Presidenza l´incarico di individuare le modalitá operative per effettuare la trattenuta del contributo di solidarietá sugli assegni vitalizi e di riversibilitá in godimento, variabile fino ad un massimo del 12per cento e in relazione a scaglioni di assegno.

    Art. 15 - affida all´Ufficio di Presidenza l´audizione dei regolamenti, dei provvedimenti attuativi, nonché del Testo unificato. Allo stesso é demandata altresí la determinazione dell´indennitá mensile lorda spettante ai prossimi componenti di nomina regionale in seno alla commissione paritetica per le norme di attuazione, stante che oltre che ai titolari di indennitá consiliare o parlamentare il compenso medesimo non deve competere altresí ai titolari di assegno vitalizio o reddito assimilabile derivante da tali incarichi istituzionali, qualsiasi sia l´importo da loro percepito.

    Art. 16 - prevede che le norme della legge regionale vigente disciplina le indennitá e la previdenza dei Consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige, incompatibili con quelle previste dalla presente legge, siano abrogate ed esauriscano i loro effetti alla cessazione dei rapporti giuridici precedentemente costituiti.

    Fonte: www.lavocedelnordest.it | vai alla pagina

    Argomenti: nord est, privilegi, Statuti Speciali per Provincie e Regioni, soldi pubblici, indennità, costi della politica, Regione Trentino A.A., disegno di legge, vitalizi, tagli alla politica | aggiungi argomento | rimuovi argomento
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