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Dichiarazione di Delia MURER

Alla data della dichiarazione: Deputato (Gruppo: Art.1-MDP-LeU) 


 

Proposta di legge. Molte adesioni al diritto mite sul fine vita.

  • (19 settembre 2013) - fonte: www.deliamurer.it - inserita il 19 settembre 2013 da 862

    Quale deputata componente della commissione Affari sociali, ho presentato alla Camera una proposta di legge sul cosiddetto “biotestamento”. Molte le adesioni che denotano un'attenzione ancora forte sul tema. Confido in una rapida calendarizzazione, in modo da riaprire il dibattito e arrivare presto ad una definizione. Nella passata legislatura sul tema della Dichiarazione anticipata di trattamento si è aperto un dibattito aspro, alimentato anche da correnti ideologiche. Confido nel fatto che, in questa legislatura, si possa procedere ad una valutazione più equilibrata, in un clima forse meno condizionato dai casi di cronaca. La mia proposta di legge si compone di un solo articolo e due commi e riconosce il diritto della persona al rifiuto, alla rinuncia, all'interruzione dei trattamenti sanitari. Il cittadino può farlo con una dichiarazione anticipata, che si è tenuti a rispettare, nell'ambito di un ruolo comunque importante per il fiduciario e il medico personale.

    Ecco il testo integrale della proposta di legge.

    Proposta di legge su iniziativa del deputato DELIA MURER

    Disposizioni in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento.

    Art. 1

    Ai sensi della presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione nonché della Convenzione di Oviedo:

    a) è promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente ed i suoi familiari e si individua nel consenso informato ad ogni trattamento sanitario, ivi compresi gli accertamenti diagnostici, l’atto fondante l’alleanza terapeutica tra medico e paziente, fatto salvo il dovere del medico di intervenire qualora la persona si trovi in imminente pericolo di vita;

    b) è tutelato il diritto della persona a rifiutare le informazioni che le competono circa il trattamento sanitario a cui è sottoposta, secondo modalità da stabilire da parte di ciascuna struttura sanitaria;

    c) è tutelato il diritto della persona al rifiuto, alla rinuncia, all'interruzione dei trattamenti sanitari;

    d) il medico è tenuto ad astenersi da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura, secondo le regole del Codice deontologico;

    e) è confermato il divieto dell’eutanasia, dell’assistenza e l’aiuto al suicidio, nonché l’abbandono terapeutico;

    f) ciascuna persona maggiorenne e capace d’intendere e volere può redigere una Dichiarazione Anticipata di Trattamento in cui indicare la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di cura, inclusa la nutrizione artificiale, che può rifiutare od a cui può rinunciare, in previsione di un'eventuale futura perdita irreversibile della propria capacità di intendere e di volere, nonché le eventuali disposizioni relative alla donazione del proprio corpo post mortem, alla donazione di organi, alle modalità di sepoltura e assistenza religiosa;

    g) nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento viene indicato un fiduciario, il quale si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse della persona che lo ha nominato;

    h) la Dichiarazione Anticipata di Trattamento può essere disattesa dal medico curante in tutto o in parte, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della dichiarazione, di poter altrimenti conseguire ulteriori benefici per la persona assistita, in accordo con il fiduciario ed i familiari;

    i) è garantito il diritto ai pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente, ad essere assistiti attraverso una adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della legge n. 38 del 15 marzo 2010.

    2. Il Ministro della Salute, sulla base delle indicazioni elaborate dal Comitato nazionale di Bioetica, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, determina le caratteristiche del documento contenente la DAT, redatto e firmato dal soggetto interessato.

    Fonte: www.deliamurer.it | vai alla pagina

    Argomenti: testamento biologico, terapie antidolore, proposta di legge | aggiungi argomento | rimuovi argomento
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